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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Crediti vantati da Comunità Montana nei confronti del Comune - Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxx per Euro 362.648,90, limitatamente ai crediti vantati dalla Comunità montana, deducendo: a) duplicazione degli strumenti di riscossione (ingiunzione e ruolo/cartella); b) nullità della cartella e/o del ruolo per mancata apposizione del visto di esecutorietà sulle 21 ingiunzioni di pagamento che costituirebbero gli atti presupposti della cartella; inoltre richiesta di annullamento del provvedimento impugnato

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Collegio ha confermato che l'ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910) è da considerarsi, in funzione, equiparata alla cartella esattoriale (DPR 602/1973) e che, una volta divenute definitive, le ingiunzioni costituiscono titolo del credito; l'ente creditore può scegliere tra esecuzione ordinaria previa apposizione del visto di esecutorietà sulle ingiunzioni oppure il ricorso al ruolo (come avvenuto) in cui sono stati trasfusi gli atti impositivi. Il ruolo è stato reso esecutivo il 30/11/2018, pertanto non sussiste duplicazione né nullità per mancanza del visto. Le spese seguono la soccombenza: euro 2.500 a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • R.D. 639/1910 (T.U. riscossione entrate patrimoniali dello Stato)

    L'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 è considerata titolo esecutivo e, per la giurisprudenza citata e per la decisione, è funzionalmente equiparabile alla cartella esattoriale quale atto prodromico all'esecuzione forzata

  • D.P.R. 602/1973 (ruolo e cartella esattoriale)

    Le norme sul ruolo e sulla cartella di pagamento si applicano anche alla riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali quando la riscossione è affidata agli agenti della riscossione; le modalità di esecuzione e le tutele previste per la cartella sono pertanto riferibili, per equiparazione funzionale, anche all'ingiunzione

  • Legge 228/2012, art.1 comma 544 (Legge di stabilità 2013)

    Per i debiti fino a 1.000 euro la riscossione coattiva tramite DPR 602/1973 non può procedere con azioni cautelari/esecutive prima di 120 giorni dall'invio di specifica comunicazione, salvo comunicazione di inidoneità; la Corte territoriale richiama l'obbligo di invio della comunicazione anche per debiti derivanti da ingiunzione

  • D.L. 248/2007, art.36 comma 2 (conv. in L.31/2008)

    Stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali può essere effettuata con la procedura del ruolo del DPR 602/1973 se la riscossione è affidata agli agenti della riscossione, fondamento normativo dell'applicabilità delle regole del DPR 602/1973 anche alle ingiunzioni locali

  • Cass. SS.UU. n. 10958/2005

    Giurisprudenza consolidata che riconosce l'equivalenza funzionale tra ingiunzione e cartella esattoriale, poiché entrambi sono atti prodromici all'esecuzione forzata

  • D.L. 278/2009, art.15 comma 8‑quindecies (conv. in L.102/2009)

    art. 15, comma 8-quindecies

    Norma richiamata a ulteriore conferma dell'equiparazione tra ingiunzione e cartella in specifici contesti di riscossione (es. sanzioni per violazioni del Codice della Strada)

  • D.Lgs. 446/1997, art.52 comma 5 lett. d)

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente per la presunta nullità per mancata apposizione del visto di esecutorietà; il Collegio ha però ritenuto che, nell'ipotesi dell'ingiunzione divenuta titolo esecutivo, il visto non sia necessario perché l'ingiunzione acquista automaticamente efficacia esecutiva a seguito del mancato pagamento nei termini

  • Cass. n. 20735/2019

    Richiamata per il principio secondo cui, se il ricorrente impugna la cartella indicando solo l'agente della riscossione e formula contestazioni attinenti alla formazione del ruolo, non si configura litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore e il concessionario ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore

Massime di principio

  • L'ingiunzione di pagamento, una volta divenuta definitiva, va considerata titolo esecutivo e può essere trattata, per la fase della riscossione coattiva, come equiparabile alla cartella esattoriale: le regole del DPR 602/1973 si applicano per analogia quando la riscossione è affidata al concessionario
  • La mera concomitanza di ingiunzione e successivo ruolo/cartella non costituisce di per sé duplicazione illecita degli strumenti di riscossione se le ingiunzioni sono già titolo e gli atti impositivi sono stati trasfusi nel ruolo; l'ente creditore ha l'alternativa tra esecuzione ordinaria (con visto sul singolo atto) o iscrizione a ruolo
  • La questione sulla validità del ruolo e sulla formazione degli atti impositivi (ad es. vizi nella determinazione del credito) è, di regola, contestabile nei confronti dell'ente impositore; se in giudizio viene chiamato solo il concessionario, il giudice non è tenuto ad integrare d'ufficio il contraddittorio e il concessionario deve chiamare l'ente
  • L'assenza del visto di esecutorietà sulle ingiunzioni non è automaticamente causa di nullità quando l'ingiunzione ha acquisito natura di titolo esecutivo per effetto della legge e il ruolo è stato reso esecutivo; occorre valutare se sussistono vizi di merito o di formazione del ruolo
  • Per debiti di modesta entità (es. fino a 1.000 euro) verificare l'osservanza delle comunicazioni previste dalla legge di stabilità (art.1 comma 544 L.228/2012) e il rispetto dei termini (120 giorni) prima di azioni cautelari/esecutive
  • In caso di contestazioni sul ruolo conviene proporre l'azione o il gravame direttamente nei confronti dell'ente impositore o assicurarsi che il concessionario abbia chiamato in causa l'ente, perché in mancanza si rischia l'estromissione o il rigetto per carenza di efficace contraddittorio

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