Sentenza del 26/11/2021 n. 220 - Corte Costituzionale
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell'integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni. Bilancio e contabilità pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione i principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni. Bilancio e contabilità pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Non fondatezza delle questioni. - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 554 - in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - e 849; decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 57, comma 1. - Costituzione, artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Liguria aveva impugnato varie disposizioni statali che hanno ridotto e rimodulato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e la quota di ristoro per il minor gettito IMU/TASI, denunciando: 1) l'assegnazione per il 2020-2022 di 300 milioni complessivi (in luogo dei 625 originariamente individuati) per il ristoro IMU-TASI, con compressione dell'autonomia finanziaria comunale e violazione del principio di correlazione risorse-funzioni; 2) la modifica della progressione della quota perequativa (art. 57 d.l. 124/2019) che incrementa la perequazione del 5% annuo fino al 100% nel 2030, cagionando sperequazioni a danno di Comuni (in particolare per metodo di calcolo delle capacità fiscali e per i fabbisogni standard); 3) la progressiva, lenta ricostituzione del FSC (art. 1, comma 849, legge n.160/2019) che rende prolungati i “tagli” originari e lesiona l'autonomia finanziaria e il parallelismo tra funzioni e risorse.
La decisione
La Corte costituzionale ha respinto le questioni: ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'art. 1, comma 892, della legge n.145/2018 (per decorso dei termini) e ha dichiarato non fondate le questioni relative all'art. 1, comma 554, e all'art. 1, comma 849, della legge n.160/2019 e all'art. 57, comma 1, del d.l. n.124/2019 (convertito). Motivazione principale: la ricorrente non ha provato che le riduzioni rese dagli interventi legislativi abbiano reso impossibile l'esercizio delle funzioni comunali; le norme vanno valutate nel contesto della manovra complessiva (anche tenendo conto delle risorse straordinarie stanziate per l'emergenza COVID-19) e, per la questione IMU-TASI, il ridimensionamento è stato giustificato da un ricalcolo delle effettive perdite. La Corte ha inoltre richiamato l'urgenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) come elemento necessario per verificare concretamente l'adeguatezza delle risorse.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 5
Richiamo al principio di riconoscimento e promozione delle autonomie locali quale parametro utilizzabile dalla Regione per impugnare norme statali; Corte ammette l'uso dell'art.5 in giudizi in via principale.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 119, commi 1, 3 e 4
Principi di autonomia finanziaria, perequazione e correlazione integrale risorse-funzioni valutati dalla Corte; ma riduzioni di risorse sono ammesse purché non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 554
Norma che consolida per il 2020-2022 la quota ristorativa IMU-TASI a titolo complessivo; Corte ha ritenuto la contestazione non fondata perché mancano prove dell'impossibilità di svolgere funzioni e perché è necessario valutare l'insieme della manovra finanziaria.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 849
Prevedeva progressiva reintegrazione del FSC; Corte ha esaminato l'effetto per l'annualità 2020 (applicazione effettiva) e l'ha ritenuta compatibile, tenuto conto anche dell'intesa Stato-enti locali e della contestuale dotazione straordinaria COVID.
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 57, comma 1 (convertito)
Prevede incremento del 5% annuo della quota perequativa fino al 100% nel 2030; la Corte ha ritenuto la questione non fondata: il rimprovero sulle modalita' perequative attiene a problematiche di fattispecie e dati (es. valori catastali) non illegittime di per sé.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 892
Norma richiamata dal ricorrente ma dichiarata inammissibile per decorso dei termini di impugnazione.
Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 1, lettera d)
Atto che aveva originariamente quantificato la quota ristorativa IMU-TASI (625 milioni); la Corte tiene conto della sua esistenza ma riconosce la legittima rimodulazione coerente con ricalcoli delle perdite effettive.
Legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega sul federalismo fiscale), art. 11 e art. 13
Richiami ai principi di invarianza del gettito e di finanziamento verticale delle funzioni fondamentali; Corte rileva il ruolo delle norme attuative (nota metodologica e DPCM) ma non ravvisa illegittimità costituzionale nelle scelte di riparto contestate.
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 47, comma 8
Disposizione che aveva imposto tagli temporanei al FSC; la Corte valuta la transitorietà e la successiva ricostituzione graduale alla luce degli interventi successivi e degli stanziamenti emergenziali.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 449 e commi correlati
Disciplina a regime del FSC e dei criteri perequativi; la Corte indica che dal 2017 questo è il riferimento normativo per i criteri di riparto.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020
DPCM 28 marzo 2020 (criteri FSC 2020)
Atto di riparto che quantifica la quota ristorativa IMU/TASI e la componente perequativa; la Corte ne valuta il ruolo nel quadro complessivo di riparto.
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 106
Fondo per risorse aggiuntive ai Comuni nel contesto COVID-19; la Corte ha ritenuto rilevanti tali stanziamenti ai fini della valutazione complessiva dell'impatto delle misure sui bilanci locali.
Massime di principio
- Onere della prova: il soggetto che impugna norme finanziarie deve dimostrare che le riduzioni rendono effettivamente impossibile lo svolgimento delle funzioni; allegazioni generiche o documentazione parziale possono non essere sufficienti.
- Valutazione d'insieme: le norme che incidono sulla finanza locale vanno valutate nel contesto della manovra complessiva (inclusi trasferimenti straordinari e altre misure), non in modo atomistico.
- Tagli lineari e temporaneità: riduzioni di risorse sono ammissibili se temporanee e giustificate; la Corte verifica la durata e la funzione riparativa/compensativa delle misure.
- Ruolo dei LEP: l'assenza o il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni è un ostacolo per la verifica dell'adeguatezza delle risorse e per la dimostrazione della lesività dei tagli; la definizione dei LEP è essenziale per la trasparenza dei rapporti finanziari Stato-enti locali.
- Criteri perequativi: la scelta di criteri (capacità fiscale vs fabbisogni standard) è valutata anche sotto il profilo della ragionevolezza e della metodologia; criticità derivanti da dati di fatto (es. aggiornamento rendite catastali) richiedono interventi correttivi tecnici più che una immediata censura di costituzionalità.
- Effetto reviviscenza: la caducazione di una norma sostitutiva non sempre comporta il ritorno automatico della norma precedente; la Corte verifica termini e natura della modifica prima di trasferire la questione a norme sopravvenute.
- Intese e concertazione: il raggiungimento di intese in sede di Conferenza Stato-città assume rilievo nella valutazione della legittimità costituzionale delle misure di riparto e può attenuare rilievi di illegittimità quando segna la ripresa del finanziamento verticale.
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