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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08356/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un furto, avvenuto nel gennaio 2007, di due container di sigarette presi in carico da una società che gestiva un magazzino di custodia temporanea nel porto di Gioia Tauro. L’amministrazione doganale aveva inizialmente notificato un avviso di pagamento poi annullato in autotutela e aveva emesso un secondo atto impositivo, relativo alla medesima pretesa ma privo dell’indicazione dei dazi doganali. La società impugnò il nuovo atto e ottenne accoglimento in primo grado; in appello, la decisione fu parzialmente riformata: la CTR ritenne dovuta l’accisa, escludendo l’abbuono per furto, ma negò la debenza dell’IVA e ritenne legittimo il secondo atto emesso dopo l’autotutela. In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto la violazione della disciplina doganale e IVA, sostenendo che la merce, essendo stata sottratta mentre si trovava in custodia temporanea, fosse da considerare non unionalmente provata come comunitaria e quindi assoggettata anche ai dazi e all’IVA all’importazione; la società ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, che il furto dovesse ricadere nell’ambito dell’abbuono dell’accisa per perdita avvenuta senza sua responsabilità, e, dall’altro, che fosse illegittima l’emissione del secondo avviso in assenza di nuovi elementi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia limitatamente alla questione dell’IVA, cassando sul punto la sentenza impugnata perché la CTR non aveva verificato il regime doganale in cui si trovavano le merci al momento della sottrazione e la disciplina applicabile al sorgere dell’obbligazione tributaria. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, affermando che il furto di merce in custodia temporanea non integra perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore idonea all’abbuono dell’accisa, ma costituisce svincolo irregolare dal regime sospensivo con conseguente esigibilità dell’imposta. È stato inoltre confermato che l’amministrazione può annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo atto entro il termine di decadenza e in assenza di giudicato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 203, par. 1, CDC

    Richiamato per sostenere che la sottrazione al controllo doganale fa sorgere l’obbligazione doganale all’importazione; la Corte ne precisa la funzione preventiva rispetto al rischio di immissione nel circuito economico unionale di merci non unionali.

  • art. 36 TULD

    Evocato dalla ricorrente principale per sostenere la presunzione di immissione in consumo della merce sottratta ai controlli doganali.

  • art. 67 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo principale in tema di IVA all’importazione e della relativa disciplina doganale.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo principale in tema di IVA all’importazione e della relativa disciplina doganale.

  • art. 313, comma 2, DAC

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la qualificazione della merce come comunitaria o non comunitaria in base alla prova documentale della provenienza.

  • art. 314 DAC

    Richiamato dalla ricorrente principale sulla disciplina della prova della posizione doganale della merce trasportata via mare.

  • artt. 315-318 DAC

    Richiamati dalla ricorrente principale per sostenere che la prova della provenienza doganale è data dal documento T2L o da documentazione equivalente.

  • art. 71, par. 2, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per sostenere il momento di esigibilità dell’IVA quando i beni sono vincolati a regimi sospensivi.

  • art. 39-sexies d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato dalla ricorrente principale per affermare che, ove sia dovuta l’accisa, è dovuta anche l’IVA gravante sulle accise.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995

    "In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore"

    La Corte interpreta la norma in modo conforme al diritto unionale, limitando l’abbuono ai casi di effettiva perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore; ne disapplica l’equiparazione ai fatti di terzi imputabili a colpa non grave, incompatibile con la direttiva.

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995

    La Corte ribadisce che l’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo, che comprende anche lo svincolo irregolare da un regime sospensivo e l’ammanco oltre le soglie di legge.

  • art. 6, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    Assunta come norma unionale di riferimento ratione temporis per stabilire che l’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, inclusa la fuoriuscita irregolare da un regime sospensivo.

  • art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    Interpretata restrittivamente: l’abbuono riguarda solo le perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore e non il furto che determini svincolo irregolare del prodotto.

  • art. 206 CDC

    Richiamato come supporto sistematico alla nozione di perdita irrimediabile, intesa come inutilizzabilità della merce per chiunque.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la legittimità del secondo atto, ma la Corte afferma che l’Amministrazione può sostituire l’atto viziato entro i termini di decadenza e senza giudicato.

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994

    Cita la base normativa del potere di autotutela tributaria, richiamato dalle Sezioni Unite come fondato anche su principi costituzionali.

  • artt. 10-quater e 10-quinquies L. n. 212 del 2000

    Richiamati per la disciplina dell’autotutela tributaria, quale potere esercitabile nei limiti di decadenza e assenza di giudicato.

  • artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.

    Richiamati per fondare il potere di autotutela tributaria nell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, in ragione del rigetto del suo ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime delle accise, il furto di merci in custodia temporanea non equivale di per sé a perdita o distruzione idonea a ottenere l’abbuono d’imposta, se il fatto determina lo svincolo irregolare del bene dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo.
  • L’abbuono dell’accisa previsto per perdita o distruzione va interpretato restrittivamente e in conformità alla disciplina unionale: esso opera solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore, mentre non può essere esteso a ipotesi di svincolo irregolare causato da fatto illecito di terzi.
  • Quando una merce soggetta a vigilanza doganale viene sottratta durante la custodia temporanea, l’obbligazione tributaria va ricostruita in base al regime effettivo in cui il bene si trovava al momento della sottrazione; il giudice deve verificare tale regime e la disciplina applicabile prima di escludere o affermare la debenza dell’IVA all’importazione.
  • Il potere di autotutela tributaria consente all’Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e di emetterne un nuovo in sostituzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento e non vi sia giudicato sull’atto originario.
  • L’interpretazione conforme al diritto unionale può richiedere la disapplicazione della norma interna quando essa estenda l’abbuono a casi non previsti dalla direttiva o alteri la nozione di caso fortuito e forza maggiore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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