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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09696/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’accertamento della prescrizione di alcuni crediti iscritti a ruolo dall’ente impositore, deducendo anche la mancata regolare notificazione delle relative cartelle di pagamento. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda solo per due cartelle e l’aveva respinta per le altre. In appello principale la società aveva censurato il rigetto; in appello incidentale l’agente della riscossione aveva chiesto la riforma della decisione favorevole alla società. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale, dichiarando inammissibili anche le domande accolte in primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione sul rigetto dell’appello principale; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; (3) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla prescrizione maturata dopo la notificazione di una cartella; (4) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto carente l’interesse ad agire in relazione a un’altra cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo di difetto assoluto di motivazione sulla decisione dell’appello principale, nonché il vizio motivazionale relativo alla cartella per la quale il giudice di pace aveva già accertato la prescrizione maturata dopo una notificazione ritenuta rituale. Ha invece ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire con riguardo alla cartella ricompresa nell’ambito applicativo dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, applicabile ai giudizi pendenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d’appello è nulla per difetto assoluto di motivazione quando il giudice si limita a condividere in modo apodittico le difese della parte vittoriosa, senza affrontare le specifiche questioni di fatto e di diritto devolute con l’impugnazione.
  • Se nel giudizio di merito è stata specificamente dedotta e accolta la prescrizione maturata dopo la notificazione di una cartella, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a richiamare la ritualità della notifica senza confrontarsi con il periodo successivo e con la questione decisiva della prescrizione.
  • L’eventuale carenza di interesse ad agire in materia di impugnazione di ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata, una volta coperta da giudicato interno, non può essere rilevata d’ufficio in appello o in cassazione oltre i limiti del giudicato stesso.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto nel 2021, si applica ai processi pendenti e restringe la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi espressamente previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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