Cassazione Civile, Ordinanza n. 09696/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’accertamento della prescrizione di alcuni crediti iscritti a ruolo dall’ente impositore, deducendo anche la mancata regolare notificazione delle relative cartelle di pagamento. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda solo per due cartelle e l’aveva respinta per le altre. In appello principale la società aveva censurato il rigetto; in appello incidentale l’agente della riscossione aveva chiesto la riforma della decisione favorevole alla società. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale, dichiarando inammissibili anche le domande accolte in primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione sul rigetto dell’appello principale; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; (3) omesso esame di un fatto decisivo quanto alla prescrizione maturata dopo la notificazione di una cartella; (4) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto carente l’interesse ad agire in relazione a un’altra cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo di difetto assoluto di motivazione sulla decisione dell’appello principale, nonché il vizio motivazionale relativo alla cartella per la quale il giudice di pace aveva già accertato la prescrizione maturata dopo una notificazione ritenuta rituale. Ha invece ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire con riguardo alla cartella ricompresa nell’ambito applicativo dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, applicabile ai giudizi pendenti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza d’appello è nulla quando manca un’effettiva motivazione comprensibile sulla decisione di rigetto del gravame.
La motivazione deve essere effettiva e intellegibile, non potendo risolversi in una mera adesione apodittica alle difese di parte.
Il motivo è stato dedotto ma assorbito dall’accoglimento del vizio di motivazione.
L’interesse ad agire è requisito dell’azione; nel caso esaminato la sua carenza è stata ritenuta correttamente dichiarata per una delle cartelle.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."
La norma, applicabile ai giudizi pendenti, concretizza l’interesse alla tutela immediata e limita l’impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificata ai soli casi espressamente previsti.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973.
art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021 conv. in l. n. 69 del 2021
La richiesta di cessazione della materia del contendere è stata respinta perché non adeguatamente documentati i presupposti per l’annullamento automatico dei ruoli e lo sgravio.
Indicata per la trattazione camerale.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come altro caso in cui l’iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante.
art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante per l’impugnazione diretta.
Massime di principio
- La sentenza d’appello è nulla per difetto assoluto di motivazione quando il giudice si limita a condividere in modo apodittico le difese della parte vittoriosa, senza affrontare le specifiche questioni di fatto e di diritto devolute con l’impugnazione.
- Se nel giudizio di merito è stata specificamente dedotta e accolta la prescrizione maturata dopo la notificazione di una cartella, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a richiamare la ritualità della notifica senza confrontarsi con il periodo successivo e con la questione decisiva della prescrizione.
- L’eventuale carenza di interesse ad agire in materia di impugnazione di ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata, una volta coperta da giudicato interno, non può essere rilevata d’ufficio in appello o in cassazione oltre i limiti del giudicato stesso.
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto nel 2021, si applica ai processi pendenti e restringe la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi espressamente previsti dalla norma.
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