Cassazione Civile, Ordinanza n. 22116/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, dell'impugnazione proposta da una società avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di euro 10.828,24, versati a titolo di TARSU per l'anno 2012. La società sosteneva di avere diritto all'esenzione o quantomeno a riduzioni tariffarie per i locali di un opificio industriale, assumendo di avere smaltito in proprio i rifiuti speciali tramite ditte specializzate e di aver provato tale circostanza con registro di carico e scarico, MUD, avviso TARI 2014 e precedente sentenza favorevole relativa ad altra annualità; deduceva anche la mancata contestazione di tali documenti e la mancata applicazione del principio di vicinanza della prova, nonché la violazione dei parametri sulle spese di lite. In cassazione articolava sette motivi: (1) erronea declaratoria di genericità dell'appello e mancato confronto con la ratio decidendi; (2) motivazione apparente/illogica; (3) e (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere attribuito valore probatorio al registro di carico-scarico e ai MUD; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato un avviso TARI 2014 e una sentenza su annualità diversa; (6) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost. sul riparto dell'onere probatorio e sulla distanza dai punti di raccolta; (7) violazione del d.m. 55/2014 nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR non aveva fondato la decisione su una autonoma ratio di inammissibilità per genericità dell'appello, ma aveva deciso nel merito per mancata prova del diritto all'esenzione. Ha respinto il secondo motivo osservando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, era comprensibile e superava il minimo costituzionale. Ha giudicato infondati i motivi terzo e quarto affermando che, in materia di TARSU, le esclusioni e riduzioni non operano automaticamente e il contribuente deve provare i presupposti dell'esenzione; registro di carico-scarico e MUD non sono prova legale dell'effettivo smaltimento in proprio e non bastano senza contratti e/o fatture delle ditte specializzate. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo perché documenti e decisioni relativi ad altra annualità sono irrilevanti, trattandosi di tributo periodico e di situazioni suscettibili di mutare da un anno all'altro. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava a contestare una ricostruzione di fatto e, comunque, la riduzione per distanza dai cassonetti andava provata dal contribuente che la invocava. Il settimo motivo è stato respinto perché le spese erano state liquidate entro i parametri applicabili e correttamente era stata riconosciuta la fase decisionale. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
Il motivo di appello non era stato correttamente censurato come generico, perché la CTR aveva comunque deciso nel merito sul difetto di prova del diritto al rimborso.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di percepire il fondamento della decisione e raggiunge il minimo costituzionale.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il ragionamento decisorio.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il parametro della sufficienza della motivazione.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disconosce il prudente apprezzamento; non quando si contesti solo la valutazione della prova.
La doglianza sulla non contestazione non può trasformarsi in contestazione della valutazione delle prove; nel processo tributario il principio opera con i limiti derivanti dalla struttura del giudizio e dall'atto impositivo preesistente.
Il contribuente che chiede esenzione o riduzione deve provare i fatti costitutivi del relativo beneficio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di vicinanza della prova, ma non accolto come fondamento di cassazione.
La liquidazione dei compensi era conforme ai parametri, e la fase decisionale spetta comunque anche senza comparse conclusionali e memorie di replica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3
Le deroghe e le esclusioni dalla TARSU non operano automaticamente; l'esclusione riguarda solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali.
Massime di principio
- In materia di TARSU, le esclusioni e le riduzioni tariffarie non operano automaticamente sulla sola base della destinazione del locale o della mera allegazione del contribuente: i presupposti del beneficio devono essere allegati e provati dalla parte che lo invoca.
- Ai fini dell'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali, la prova del mero possesso di registri di carico e scarico o dei MUD non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettivo smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate, mediante documentazione contrattuale e/o fatture idonee.
- L'esclusione dalla tassa riguarda soltanto la parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; l'eventuale collegamento funzionale con l'area produttiva o la mera natura industriale del complesso non bastano.
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile come apparente solo quando sia oggettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o il mancato esame di ogni argomento difensivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui si alleghi un vero errore di regola legale di valutazione della prova, non una mera diversa lettura del materiale istruttorio.
- Le circostanze e le decisioni relative ad annualità d'imposta diverse non provano automaticamente il diritto al beneficio per il periodo oggetto di causa, poiché in materia di tributi periodici i fatti rilevanti possono mutare da un anno all'altro.
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