Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore fondo)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella esattoriale emessa per il recupero, da parte del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, delle somme da esso pagate alla banca finanziatrice dopo l'inadempimento e il fallimento della società beneficiaria del finanziamento. La ricorrente, quale fideiussore della società debitrice, sosteneva che il gestore non potesse agire nei suoi confronti con cartella esattoriale, né per carenza di legittimazione attiva né perché, a suo dire, la disciplina che consente il recupero mediante ruolo anche verso i garanti sarebbe stata introdotta solo nel 2015 e quindi non applicabile a un credito sorto prima; inoltre deduceva che, in ogni caso, sarebbe mancato un previo titolo esecutivo o un'ingiunzione fiscale. Con un ulteriore motivo contestava la ricostruzione della Corte d'appello sulla surrogazione del gestore nei diritti della banca, sostenendo che il giudice di merito avesse male applicato le norme civilistiche sulla surroga e avesse impropriamente assimilato la posizione del fideiussore a quella di un coobbligato o di un garante autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva logicamente desunto dagli atti la non contestazione dell'avvenuto pagamento da parte del gestore del Fondo, sicché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito. Ha dichiarato infondati anche i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 8-bis del d.l. n. 3/2015 e alla possibilità di procedere a riscossione mediante ruolo verso il fideiussore senza titolo esecutivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale disposizione è meramente ricognitiva di un regime già vigente: il credito del gestore del Fondo, infatti, ha natura pubblicistica e privilegiata, essendo diretto a reintegrare risorse pubbliche, e può essere recuperato mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi garanti. È stato poi ritenuto infondato il motivo sulla surrogazione perché la decisione impugnata non si fondava su una rivalsa tra fideiussori o su una disciplina di confideiussione, ma sulla surrogazione ex lege del gestore nei diritti del finanziatore verso il debitore principale e i garanti, nei limiti di quanto pagato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che alcune censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
richiamati in relazione alla valutazione della non contestazione e della prova; la Corte ha escluso che la censura scalfisse la motivazione di merito.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che, in concreto, la doglianza colpisse la valutazione di non contestazione compiuta dal giudice di merito.
art. 8-bis d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 conv. in L. 33/2015
è norma meramente ricognitiva/confermativa, non innovativa né di interpretazione autentica; rende esplicito un regime già desumibile dal sistema previgente circa il credito del gestore del Fondo e il suo recupero mediante ruolo anche verso i terzi garanti.
art. 2 D.M. 20 giugno 2005
disciplina la surrogazione parziale del gestore del Fondo e il recupero delle somme; la Corte la interpreta in coerenza con la funzione pubblicistica del Fondo e con la possibilità di riscossione a mezzo ruolo.
richiamati dal ricorrente in chiave interpretativa, ma la Corte non ne ha tratto un esito diverso rispetto alla ricostruzione sistematica del regime del Fondo.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
consente il recupero tramite iscrizione a ruolo dei crediti agevolati; la Corte lo ritiene applicabile al credito restitutorio del gestore del Fondo.
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
la Corte afferma che il recupero del credito del Fondo a mezzo ruolo opera in deroga alla necessità di previo titolo esecutivo richiamata da tale disposizione.
richiamato per qualificare la surrogazione legale del gestore del Fondo nei diritti del finanziatore, nei limiti di quanto pagato.
richiamati dalla ricorrente nella censura sulla surrogazione, senza che la Corte vi abbia ravvisato un ostacolo al meccanismo di recupero del Fondo.
richiamati dalla ricorrente nella censura sulla surrogazione, senza escludere la surrogazione legale del gestore del Fondo.
invocato dalla ricorrente; la Corte non lo considera ostativo alla surrogazione del gestore del Fondo e al recupero coattivo.
invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che la fattispecie debba essere ricondotta a una rivalsa tra fideiussori autonomi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il gestore del Fondo di garanzia per le PMI, una volta escussa la garanzia e corrisposta la somma alla banca finanziatrice, acquista per surrogazione il diritto di rivalersi nei limiti di quanto pagato nei confronti del debitore principale e, nei limiti previsti dalla disciplina speciale, anche dei terzi garanti.
- La disciplina speciale sul recupero delle somme pagate dal Fondo mediante iscrizione a ruolo ha natura meramente ricognitiva e confermativa di un regime già esistente, e non introduce ex novo un potere di riscossione verso i garanti.
- Il credito del gestore del Fondo ha natura pubblicistica e finalità restitutoria delle risorse pubbliche impiegate; per tale ragione è assoggettabile alla riscossione coattiva tramite ruolo anche in assenza di un autonomo titolo esecutivo o di ingiunzione fiscale previa.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o della non contestazione già compiutamente apprezzata dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla surrogazione legale del gestore del Fondo nei diritti del finanziatore, non è pertinente richiamare la disciplina della rivalsa tra fideiussori autonomi o della confideiussione.
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