Cassazione Penale, Sentenza n. 35606/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per detenzione di arma vietata (art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) e per evasione (art. 385, comma 3, c.p.), con contestuale dedotta illegittimità della qualificazione del coltello sequestrato come "arma propria", dubbi sulla attendibilità dell'accertamento della polizia giudiziaria relativo all'evasione, richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. per un presunto ravvedimento e censura sull'applicazione della recidiva e dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (possesso di arma vietata in capo a destinatario di avviso orale) perché mancavano elementi probatori idonei a qualificare il coltello come "arma propria". Sono invece stati rigettati i profili relativi all'evasione (art. 385, comma 3, c.p.), alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 385, comma 4, c.p. (ritenuta inapplicabile perché il semplice ritorno in casa non equivale alla «costituzione») e all'applicazione della recidiva; tali parti della sentenza sono state confermate. Essendo annullata la condanna per il capo ritenuto più grave tra quelli in continuazione, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 2
Il divieto per i destinatari dell'avviso orale di "possedere o utilizzare" armi deve intendersi limitato alle cosiddette armi "proprie" (quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona); per la configurabilità del reato è necessario che l'oggetto sequestrato abbia le caratteristiche intrinseche dell'arma propria
codice penale, art. 385, comma 3
Si punisce l'evadente dalla detenzione domiciliare; la corte ha ritenuto adeguata la valutazione di merito che ha ritenuto provata l'assenza dall'abitazione sulla base degli elementi acquisiti
codice penale, art. 385, comma 4
L'attenuante (riduzione di pena per l'evadente che si costituisce) richiede la 'costituzione' ovvero la presentazione a un'autorità competente o il consegnarsi a chi debba tradurlo in carcere; il semplice rientro spontaneo al domicilio non integra la condizione richiesta
legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 2
Rilevante per distinguere armi proprie da armi improprie e strumenti atti ad offendere; la giurisprudenza richiede valutazione delle caratteristiche materiali dell'oggetto
Norma richiamata in giurisprudenza per la qualificazione del porto di alcune tipologie di coltelli (arma propria vs impropria); la distinzione dipende dalle caratteristiche come punta acuta e lama a doppio filo
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4
Testo che definisce il divieto imposto agli avvisati orali di possedere o utilizzare armi; la Corte interpreta restrittivamente la portata di tale divieto in linea con la tutela di non imporre limitazioni inutilmente afflittive
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75
Richiamato per confronto: la giurisprudenza limita per i sorvegliati speciali il divieto alle sole armi proprie, principio estensibile agli avvisati orali
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'aumento di pena per continuazione (valutazione del disvalore del reato satellite e dell'intensità del dolo)
codice di procedura penale, art. 620, lett. l)
Norma procedurale che consente l'annullamento con rinvio per la rinnovazione della quantificazione della pena quando viene meno la condanna ritenuta più grave
Massime di principio
- Per i destinatari di misure di prevenzione amministrative come l'avviso orale, il divieto di "possedere o utilizzare" armi va interpretato in senso restrittivo: concerne le armi proprie la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, non ogni oggetto con possibile potenzialità offensiva.
- Per qualificare penalmente il possesso di un coltello come violazione del divieto è necessario che dagli atti probatori emergano elementi concreti sulle caratteristiche dell'oggetto (es. punta acuta, lama a doppio taglio, sistema di blocco) — il verbale di sequestro dovrebbe descriverle o occorre esame materiale in contraddittorio.
- Le decisioni di merito sulla sussistenza dell'evasione basate su valutazione complessiva delle risultanze (mancata risposta dell'imputato ai controlli, riscontri testimoniali) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se non sono manifestamente illogiche o contraddittorie.
- L'attenuante speciale per il rientro dell'evaso (art. 385, comma 4, c.p.) è applicabile solo se il comportamento equivale a una 'costituzione' (consegna o presentazione ad autorità). Il mero ritorno al domicilio non è sufficiente.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione adeguata sulla maggiore riprovevolezza della condotta e sulla pericolosità dell'autore; tale motivazione, se ben esplicitata in motivazioni di merito, è scarsamente sindacabile in Cassazione.
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