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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35603/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per furti mediante deflagrazione di sportelli bancomat e per detenzione/porto di ordigno esplodente ("marmotta"). Andrea Baratto ha articolato quattro motivi: (1) violazione del principio del dubbio ragionevole e contestazione della valutazione probatoria (eccessiva valorizzazione di un controllo stradale e di intercettazioni; mancata individuazione del contributo causale); (2) errata qualificazione dei materiali come esplosivi (artt. 2 e 4 l. n. 895/1967 e art. 678 c.p.); (3) illegittima esclusione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nel calcolo delle pene (artt. 133, 62-bis, 69, 81 c.p.); (4) manifesta illogicità rispetto al più favorevole trattamento sanzionatorio riconosciuto a un coimputato che aveva patteggiato. Roberto Lumia ha articolato sette motivi: (1) improcedibilità del capo L) per presunta invalidità/insufficiente legittimazione della querela (assenza di prova della qualifica del querelante); (2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione su elementi oggettivi e soggettivi dei reati (valutazione per relationem, uso di sentenze successive); (3) insufficiente prova della sua partecipazione in relazione all'episodio contestato (presenza di una Fiat Punto non probativa); (4) errata qualificazione dei materiali come esplosivi senza consulenza tecnica; (5)-(7) vizi nel trattamento sanzionatorio (omessa applicazione di attenuanti, eccessivi aumenti per continuazione, mancata considerazione del contributo di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi complessivamente infondati. Per Baratto: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo e assertivo; gli altri motivi (qualificazione dei materiali, negazione delle attenuanti, confronto sanzionatorio con coimputato che ha patteggiato) sono stati rigettati. Per Lumia: tutti i motivi sono stati rigettati. La Corte ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: 1) il controllo in Cassazione è limitato alla verifica della presenza/assenza di manifeste illogicità nella motivazione; 2) la qualificazione delle "marmotte" come materie esplodenti/micidiali può essere fondata sulla descrizione della potenzialità e modalità d'uso anche in assenza di un accertamento tecnico specifico; 3) la querela proposta dal responsabile/incaricato della filiale che aveva la custodia dei beni è valida ai fini della procedibilità; 4) la diversità di trattamento sanzionatorio tra giudizio con patteggiamento e giudizio abbreviato non è, di per sé, vizio; 5) il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi tali da giustificarle; 6) il ruolo di staffetta/palo/driver non è automaticamente qualificabile come contributo di minima importanza. Conseguentemente le condanne confermate in appello sono rimaste in vigore (per Lumia: pena complessiva a due anni di reclusione e multa di euro 2.000,00; per Baratto: un anno e quattro mesi di reclusione e multa di euro 1.200,00, con aumento per continuazione rispetto a precedenti sentenze).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del controllo di legittimità della Cassazione: verifica solo la presenza/assenza di vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e la coerenza delle ragioni giuridicamente apprezzabili

  • artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in tema di grado di prova e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e non manifestamente illogica

  • art. 2 l. n. 895/1967

    Richiamata nella valutazione della qualificazione delle materie esplodenti; va valutata la potenzialità e pericolosità del materiale nel contesto concreto

  • art. 4 l. n. 895/1967

    Complementare all'art. 2: la Corte ritiene possibile ricondurre le 'marmotte' alla disciplina sugli esplosivi in base a potenzialità e modalità d'uso, anche senza specifico accertamento tecnico

  • art. 678 cod. pen.

    Norma penale sull'impiego di materie esplodenti; la giurisprudenza distingue tra esplodenti propriamente detti e materiali che, in certe condizioni, assumono carattere di 'micidialità'; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione adottata dai giudici di merito

  • art. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Fattispecie di furto e circostanze aggravanti; impiegate per la contestazione dei furti ai bancomat e valutazione delle aggravanti

  • artt. 336, 337, 529, 531 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative all'atto di querela e alla legittimazione della persona offesa: la Corte ha ritenuto legittima la querela presentata dal dipendente/responsabile della filiale che aveva la custodia delle somme

  • art. 531 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per chiedere verifica formale della qualità del querelante; la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione della disponibilità/custodia dei beni

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la condivisione del piano criminoso integra il concorso morale e la responsabilità anche per ruoli di supporto

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di minima importanza: la Corte ricorda che la valutazione è stretta e che ruoli come staffetta o autista sono di norma non compatibili con la qualificazione di minima importanza

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: usati dai giudici di merito nella commisurazione delle pene e nella motivazione del rifiuto delle attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Dopo la riforma richiede elementi positivi a favore dell'imputato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche; l'assenza di tali elementi legittima il diniego

  • art. 69 cod. pen.

    Regole per la determinazione della pena in relazione alle circostanze: applicata nella motivazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla continuazione e cumulo materiale/concorsuale: utilizzata per l'aumento delle pene per i reati unificati dalla continuazione

  • art. 442 e art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimenti al patteggiamento: la Corte conferma che la definizione con patteggiamento e le sue logiche premiali comportano parametri diversi e legittimano trattamenti sanzionatori differenti rispetto ad altri riti

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione è limitato alla ricerca di vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà); non è un riesame libero delle prove né l'occasione per proporre letture alternative degli elementi probatori
  • I motivi che riproducono pedissequamente le censure già proposte in appello, senza criticare puntualmente la motivazione di merito, sono inammissibili
  • La qualificazione di materie come esplodenti o come dotate di 'micidialità' si fonda sulla potenzialità e sulla modalità d'uso nel contesto concreto; non sempre è indispensabile un accertamento tecnico se le risultanze fattuali (danni, descrizioni di testimoni, modus operandi) sono persuasive
  • Chi ha la custodia o la disponibilità materiale dei beni sottratti (es. responsabile/operatore di filiale) può avere legittimazione a proporre querela: non è sempre necessaria la prova formale di deleghe o titoli rappresentativi
  • La diversità del trattamento sanzionatorio tra chi patteggia e chi ottiene altra definizione del processo non costituisce automaticamente vizio: i diversi riti implicano parametri processuali e valutazioni differenti
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima il diniego senza necessità di motivazione approfondita
  • Il ruolo di 'staffetta', 'palo' o autista è normalmente incompatibile con il riconoscimento della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p., salvo prova convincente dell'effettiva trascurabilità del contributo

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