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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35430/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva dichiarato "non doversi procedere" per presunta esistenza di giudicato relativo a una precedente sentenza di non luogo a procedere del GUP. Le questioni principali riguardavano: (i) la tempestività dell'appello del Pubblico Ministero rispetto al termine di deposito della motivazione fissato dal GUP (termine di 90 giorni); (ii) la corretta applicazione del principio secondo cui, se il giudice si assegna un termine superiore ai 30 giorni per la motivazione, deve essere notificato un avviso di deposito perché decorra il termine d'impugnazione; (iii) la dedotta abnormità e la violazione del principio ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) da parte del Tribunale, che avrebbe ritenuto preclusa la prosecuzione del giudizio per presunto giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto tempestivo l'appello del PM alla luce del principio delle Sezioni Unite (sentenza Loy) secondo cui, se il giudice si assegna un termine per deposito della motivazione superiore ai 30 giorni, il termine d'impugnazione decorre dalla comunicazione/notifica dell'avviso di deposito; inoltre ha confermato che, quando la motivazione è depositata entro 30 giorni, per le parti presenti decorre il termine automaticamente senza avviso. La Corte ha censurato il Tribunale per aver dichiarato l'esistenza di giudicato (ne bis in idem) nonostante l'appello del PM fosse stato ritenuto tempestivo dalla Corte territoriale e l'iter processuale non fosse esaurito, configurando violazione di legge (art. 648 c.p.p. considerato erroneamente). Ha inoltre escluso la configurabilità dell'abnormità Residuale/Strutturale/Funzionale nei termini invocati dal Tribunale, osservando che il Tribunale poteva valutare le eccezioni d'udienza preliminare e la sentenza è appellabile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio; applicato per individuare il termine d'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa in camera di consiglio.

  • art. 424 cod. proc. pen.

    Regola il deposito della motivazione differita entro 30 giorni; la Corte ha affermato che se la motivazione è depositata entro quel termine il termine per impugnare decorre automaticamente, altrimenti è necessario un avviso di deposito.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la definizione degli effetti del provvedimento di non luogo a procedere; la Corte ha ritenuto illegittima la declaratoria di giudicato basata sull'art. 648 quando il procedimento di impugnazione non era esaurito.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Dispositivo sul ne bis in idem processuale: la Corte ha osservato che l'art. 649 non si applica quando manca la duplicazione di procedimenti (cioè si tratta di fasi diverse della stessa vicenda processuale) e che il Tribunale ha erroneamente invocato tale norma.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione 'per saltum'; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nei limiti delle violazioni di legge dedotte e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello ai sensi del comma 4.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Elenca le ipotesi tassative di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha verificato che nessuna delle fattispecie tassative era applicabile.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Norma sui termini e sulle modalità di deposito telematico; la Corte ha richiamato il comma 6-bis, che considera rispettati i termini se l'accettazione telematica avviene entro 24 ore dall'ultimo giorno utile, respingendo la censura sulla tempestività dell'appello per chiusura ufficio alle 12:00.

  • art. 50 e art. 416 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione ai doveri del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e alla regolarità dell'iniziativa dell'azione; il ricorrente aveva invocato la violazione di tali principi in relazione alla declaratoria di non doversi procedere.

  • art. 469 e art. 484 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle Sezioni Unite in giurisprudenza: distinguono la sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica (appellabile nei limiti indicati) dalla sentenza camerale non appellabile pronunciata prima delle formalità di cui all'art. 484.

  • art. 353 e art. 356 cod. pen.

    Titoli di reato contestati agli imputati (richiami di fatto): la Corte sottolinea che la natura dei delitti in capo agli imputati non impediva l'appellabilità delle decisioni.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'udienza preliminare fissa un termine per il deposito della motivazione superiore ai 30 giorni, il termine per impugnare non decorre automaticamente: è necessaria la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito perché abbia inizio il termine d'impugnazione.
  • Se la motivazione è depositata entro il termine legale di 30 giorni, per le parti presenti opera una presunzione di conoscenza e il termine d'impugnazione decorre automaticamente senza avviso.
  • La declaratoria di 'giudicato' non può essere pronunciata quando l'iter di impugnazione non è esaurito: l'esistenza di un impugnazione tempestiva sospende la definitiva efficacia della precedente decisione.
  • L'eccezione di intempestività dell'appello formulata in udienza preliminare è sindacabile anche dal giudice del dibattimento; il Tribunale del dibattimento può decidere su nullità ed eccezioni sorte nella fase di udienza preliminare.
  • La categoria giurisprudenziale dell'abnormità è residuale e va applicata con molta cautela: non opera quando esistono rimedi impugnatori ordinari o quando l'anomalia sia sanabile da successive attività processuali.
  • Per gli atti telematici, i termini sono rispettati se l'accettazione del sistema informatico avviene entro 24 ore dall'ultimo giorno utile (comma 6-bis art.172), pertanto non si può ritenere automaticamente tardivo un deposito telematico avvenuto nella finestra di 24 ore.

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