Cassazione Penale, Sentenza n. 35608/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato in parte la misura cautelare disposta dal GIP: in particolare il riesame aveva escluso la configurabilità di una associazione autonoma finalizzata alla gestione dei giochi clandestini (capo 21) e aveva dichiarato assorbiti i reati contestati ai capi 17) e 18) nel capo 15). Il PM censura omessa o insufficiente motivazione sul punto dell'autonomia dell'associazione per il gioco clandestino e sulla non corretta assorbibilità dei capi 17) e 18). L'indagato Pozzi ha a sua volta impugnato l'ordinanza del riesame sollevando plurime censure: insufficiente valutazione delle prove e delle intercettazioni, inattendibilità del collaboratore Di Marco, errata valutazione della sussistenza dei reati contestati (in particolare lotto, ricettazione, estorsione, gestione biliardini/riffa), mancata valutazione delle sue condizioni di salute e contestata applicazione dell'aggravante 416-bis.1.
La decisione
La Corte di cassazione ha disposto accoglimenti parziali e rigetti: ha dichiarato inammissibile il primo motivo del PM ma ha accolto il secondo motivo del PM ritenendo erronea e insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame sul punto dell'assorbimento dei capi 17) e 18) nel capo 15), annullando con rinvio l'ordinanza nei soli capi 17) e 18). Quanto al ricorso di Pozzi, la Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi ma ha accolto e disposto l'annullamento con rinvio relativamente ai capi 16) (gestione lotto clandestino), 19) (ricettazione/biliardini) e 20) (estorsione/riffa), ritenendo che per questi capi la motivazione del riesame fosse carente o mancassero elementi per configurare violenza/minaccia. Per il resto i ricorsi del PM sono stati dichiarati inammissibili e quello di Pozzi rigettato. Infine, la Corte ha disposto adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione ad associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che per l'applicazione della misura cautelare possono essere desunti gravi indizi anche da intercettazioni e da dichiarazioni di collaboratori se coerenti e riscontrate; la presunzione delle esigenze cautelari è rafforzata nel caso di indiziato di associazione mafiosa.
Aggravante collegata al 'metodo mafioso' e all'agevolazione del sodalizio: la Corte ha ritenuto la censura sulla sua sussistenza inammissibile per carenza d'interesse quando la sua esclusione non produce effetti immediati sulla custodia cautelare.
Norma che penalizza la raccolta di scommesse in assenza di concessione: la Corte ha ritenuto che la condotta di gestione/coordination delle scommesse clandestine possa integrare il reato previsto dall'art. 4 se emergono indizi circa una funzione intermediaria o di direzione.
R.D. n. 773/1931, art. 88 (t.u.l.p.s.)
Richiamata come parametro amministrativo per l'assenza di concessione/autorizzazione: l'illecito penale si configura in assenza delle relative autorizzazioni previste dal TULPS.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare condotte esercitate in concorso nel settore delle scommesse.
Presunzione delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis: la Corte conferma che, per indiziati di associazione mafiosa, le esigenze cautelari sono presunte e grava sull'indagato l'onere di dimostrare elementi contrari, salvo casi di incompatibilità della detenzione con gravi condizioni di salute provate.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevanza dell'esigenza di 'garanzia per l'accertamento della verità' o di 'incolumità pubblica' (secondo lettera c): la Corte ha ritenuto che la posizione e i precedenti del Pozzi giustificassero la valutazione di attualità ed effettività delle esigenze cautelari.
art. 292, lett. c) cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare: la Corte ha verificato la sufficienza della motivazione del GIP e del riesame rispetto a tale obbligo, rigettando la censura generica dell'indagato quando la motivazione del riesame era adeguata.
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Standard probatorio per il giudizio di merito (certezza oltre ragionevole dubbio) distinto dalla soglia richiesta per la misura cautelare; la Corte ribadisce che i gravi indizi richiesti per la cautela non coincidono con il livello probatorio richiesto per la condanna.
art. 273 cod. proc. pen. e richiamo art. 192 commi 3-4
Regole sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di coindagati/coimputati e sulla necessità di riscontri esterni quando si fondano indizi esclusivamente su tali dichiarazioni; la Corte ha richiamato la necessità di riscontri individualizzanti quando il dichiaratore è persona coinvolta.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Adempimenti amministrativi da eseguire a seguito del provvedimento di cassazione quando non consegue la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari è limitato: essa verifica solo la sussistenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivedendo i fatti o il peso degli indizi.
- Per l'applicazione di misure cautelari in ipotesi di associazione mafiosa le esigenze cautelari si presumono; spetta all'indagato provare elementi concreti contrari (es. incompatibilità sanitaria comprovata).
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono fondare gravi indizi se sono coerenti, circostanziate e trovano riscontro in elementi esterni (intercettazioni, riscontri logici o materiali).
- Quando più capi d'imputazione appaiono sovrapponibili, il giudice deve motivare specificamente perché li ritiene assorbiti o autonomi; una motivazione meramente formale e priva di confronto critico con le deduzioni delle parti è viziata.
- Per reati che richiedono violenza o minaccia (es. estorsione) le intercettazioni e le dichiarazioni devono consentire di ricavare elementi concreti della condotta violenta/minacciosa; la mera descrizione 'estorsione' senza tratti costitutivi non è sufficiente.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- La contestazione di circostanze aggravanti (es. aggravante mafiosa) può essere inammissibile per carenza d'interesse se la loro esclusione non produce effetti immediati o concreti sulla misura cautelare imposta.
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