Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Due motivi: (1) si sostiene che l'atto d'appello conteneva già la prescritta elezione di domicilio; (2) in via alternativa si deduce che sarebbe sufficiente che nell'appello sia richiamata o allegata una precedente elezione/dichiarazione di domicilio, senza che sia necessaria la riproduzione integrale nel nuovo atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. poiché l'appello è stato proposto prima della abrogazione normativa (presentazione anteriore al 25/08/2024). Pur essendo agli atti una precedente nomina difensiva (08/11/2021) contenente una dichiarazione di domicilio, l'atto di gravame non conteneva un richiamo espresso e specifico a quella precedente dichiarazione né l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, come invece richiede la giurisprudenza di legittimità. Pertanto l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile. La Cassazione ha inoltre rilevato che la prescrizione non era maturata per effetto delle sospensioni previste dall'art. 159 c.p. (disciplina applicabile ai fatti commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019). Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La norma impone, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione ovvero il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione con indicazione della sua collocazione in fascicolo; in mancanza l'appello è inammissibile. La disposizione si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento normativo dei motivi di cassazione dedotti (violazione di norme di diritto e 'error in procedendo'); la Corte esercita il controllo anche sugli atti processuali per verificare la fondatezza delle doglianze procedurali.
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario al giudizio di appello e di cassazione nella disciplina vigente per i fatti commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; tale sospensione ha impedito la maturazione della prescrizione nel caso concreto.
Riferimento al termine massimo prescrizionale; la Corte ha valutato che tale termine non era spirato considerato l'effetto delle sospensioni di cui all'art. 159.
Legge n. 114/2024 (art. 2, comma 1, lett. o) - abrogazione art. 581, comma 1-ter)
La disposizione che aveva abrogato l'art. 581, comma 1-ter, è entrata in vigore il 25/08/2024; tuttavia la Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina antecedente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Chiarisce che l'onere del deposito della elezione/dichiarazione di domicilio può essere assolto anche richiamando espressamente una precedente dichiarazione indicando la collocazione nel fascicolo, e conferma l'applicabilità della regola alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 (P.G. c/Polichetti)
Statuisce che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 si applica ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; conseguenza: le sospensioni rilevano per il calcolo della prescrizione nei fatti del caso.
Massime di principio
- Se l'appello è stato proposto entro la vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., occorre depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio oppure inserire un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione indicando la sua collocazione nel fascicolo; l'assenza di tale adempimento rende l'appello inammissibile.
- Una nomina difensiva o una precedente dichiarazione di domicilio presente in atti non è di per sé sufficiente a sanare l'assenza nel nuovo atto di impugnazione, salvo che l'appello richiami esplicitamente quella precedente dichiarazione e ne indichi la collocazione.
- Bisogna verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alle modifiche legislative (es. abrogazioni) per stabilire quale disciplina processuale sia applicabile.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione per vizio formale, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare una somma alla Cassa delle ammende se non prova di aver agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel valutare la prescrizione, è necessario considerare le sospensioni previste dalle norme vigenti all'epoca del fatto (es. art. 159 c.p.) e la relativa giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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