Cassazione Civile, Sentenza n. 31147/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro (9%), imposte ipotecarie e catastali e l'imposta sulle somme da versare al retrattato, sostenendo che, in base alla sentenza del Tribunale di Imperia n.123/2015, era subentrata nella posizione soggettiva del primo acquirente (per violazione del diritto di prelazione da parte della sorella) e pertanto non si configurava un nuovo trasferimento immobiliare tassabile in capo alla retraente. In appello la CTR aveva invece ritenuto legittima l'imposizione, ritenendo che il retrattato potesse chiedere il rimborso all'Agenzia e che la retraente fosse legittimata passivamente all'imposizione. La ricorrente proponeva sei motivi di ricorso in Cassazione volti a contestare la duplicazione dell'imposta e la corretta base imponibile applicata dall'ufficio; inoltre deduceva omissione di valutazione di fatti decisivi relativi all'onere del rimborso e alla determinazione della base imponibile.
La decisione
La controversia è stata dichiarata estinta su istanza delle parti in quanto la ricorrente ha depositato l'istanza di definizione agevolata ex art.1, commi 186-202 L. n.197/2022 (con le modifiche intervenute) e ha versato la prima rata entro i termini previsti. La Corte ha quindi pronunciato la declaratoria di estinzione del giudizio (ai sensi dei commi 197-198 e con richiamo alle modifiche del d.l. n.34/2023), senza entrare nel merito delle questioni tributarie sollevate. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. È altresì richiamata la possibilità di impugnare l'eventuale diniego della definizione entro i termini e nelle forme previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 8, lett. a) e b) parte prima; art. 77, commi 1 e 3
Le norme sul registro sono state richiamate nelle censure della ricorrente per contestare la duplicazione dell'imposta e la determinazione della base imponibile; tuttavia la Corte di legittimità non ha deciso sul merito dell'applicazione di tali disposizioni, perché ha dichiarato estinto il processo a seguito della definizione agevolata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la determinazione dell'imposizione; la Corte non si è pronunciata sulla corretta interpretazione sostanziale dell'articolo in relazione alla fattispecie, a seguito dell'estinzione del giudizio.
Invocata nella discussione sulle imposte dovute in caso di subingresso/retraenza; la decisione di estinzione non ha consentito alla Corte di pronunciarsi definitivamente sull'interpretazione sostanziale di tale disposizione nel caso concreto.
art. 1, commi 186-202 (in particolare commi 197-198, 200-201)
La Corte ha applicato queste norme procedurali: la presentazione dell'istanza di definizione e il versamento della prima rata, depositati entro i termini, determinano l'estinzione del processo con decreto/ordinanza; è previsto il regime di impugnabilità del diniego della definizione e la possibilità di revoca dell'estinzione in caso di diniego.
Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34
art. 20, comma 1, lett. c) (modifica alla L. n.197/2022)
La modifica normativa ha inciso sui termini e sulle modalità previste per l'adesione alla definizione agevolata; la Corte ha applicato la disciplina aggiornata per dichiarare l'estinzione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Gli articoli del codice sono stati richiamati ai fini dei motivi di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi): la Corte però non ha esaminato tali questioni di merito, avendo dichiarato estinto il processo per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale la domanda di definizione agevolata prevista dalla legge (art.1 L. n.197/2022) e versa la prima rata nei termini, il processo pendente si estingue senza che il giudice entri nel merito della controversia.
- L'estinzione conseguente alla definizione agevolata non costituisce una decisione sulle questioni sostanziali (es. qualificazione del subentro, duplicazione dell'imposta, determinazione della base imponibile): le questioni rimangono non affrontate dal giudice se la definizione è accolta o finché non vi sia un diniego impugnato.
- Se l'Amministrazione notificasse un diniego della definizione, tale diniego è impugnabile entro i termini previsti (sessanta giorni dalla notificazione) e, se necessario, può essere chiesta la revoca del provvedimento di estinzione; pertanto, l'adesione alla definizione non elimina completamente il rischio di contenzioso futuro in caso di diniego.
- Nelle ipotesi di 'retratto' e 'retraente' la qualificazione fiscale della vicenda (se si tratta o meno di un nuovo trasferimento imponibile) dipende dall'interpretazione dei fatti e delle norme specifiche sul registro: la semplice estinzione del processo per definizione non chiarisce quale sia la corretta applicazione normativa, per cui chi intende definire deve valutare l'opportunità anche in funzione del rischio di un successivo diniego e impugnazione.
- Dal punto di vista processuale, è essenziale rispettare i termini previsti dalla disciplina della definizione (es. deposito entro il termine stabilito, pagamento della prima rata) per ottenere l'effetto estintivo; il mancato rispetto priva il contribuente di tale rimedio.
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