Cassazione Civile, Sentenza n. 31067/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I promittenti venditori hanno impugnato la decisione in Cassazione con sette motivi: (i) illegittimità dell'ammissione, in sede di appello, del mutamento della domanda da esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. a domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.), sostenendo che in appello non erano stati allegati i fatti costitutivi dell'inadempimento; (ii) vizio di motivazione e mancata valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.; (iii) violazione del principio secondo cui non si può pronunciare risoluzione su contratto privo di oggetto/ineseguibile, atteso che il Tribunale aveva ritenuto il bene non individuabile ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c.; (iv) omesso esame di fatti decisivi; (v) questioni procedurali e di composizione del collegio (giudice ausiliario), poi rinunciate. In sintesi, i ricorrenti deducevano violazioni di norme procedurali (artt. del c.p.c.) e sostanziali del codice civile con riferimento alla correttezza del mutamento della domanda, alla prova dell'adempimento/condizione sospensiva (rettifica catastale e cancellazione ipoteca) e all'ammissibilità della pronuncia di risoluzione su contratto che il primo grado aveva ritenuto, per alcuni aspetti, ineseguibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il mutamento della domanda in risoluzione perché i fatti d'inadempimento che sorreggevano la risoluzione (mancata rettifica catastale e mancata cancellazione dell'ipoteca) erano già stati allegati nell'atto introduttivo di primo grado; ha altresì ritenuto corretta e sufficiente la valutazione del giudice di merito sulla gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), essendo questione di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione salvo carenza di motivazione assoluta; ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a ricavare limiti alla pronuncia di risoluzione fondati sull'ineseguibilità del contratto ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c., perché la scelta della parte di sostituire la domanda di adempimento con quella di risoluzione polarizza l'oggetto del processo sulla risolubilità; il motivo costituzionale sulla legittimità del collegio è stato rinunciato. Conseguentemente è stato confermato l'esito favorevole al promissario acquirente (Corte d'appello: pronuncia di risoluzione del preliminare e condanna alla restituzione della caparra) e i ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
codice civile, art. 2932
Norma richiamata quale rimedio dell'azione di esecuzione in forma specifica; la Corte osserva che la parte che proponeva tale azione può poi mutare la domanda in risoluzione purché i fatti costitutivi della risoluzione siano stati allegati in primo grado
codice civile, art. 1453 co.1
"quando uno dei contraenti non adempie[...]"
Consente alla parte non inadempiente la scelta tra adempimento o risoluzione; interpretata in senso che la scelta è esercitabile anche in appello se i fatti d'inadempimento sono già stati allegati in primo grado
codice civile, art. 1455
Disciplinando la gravità dell'inadempimento, la norma affida al giudice del merito un prudente apprezzamento; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nel caso di motivazione mancante o contraddittoria
codice civile, art. 1385
Riferita alla caparra confirmatoria; la Corte conferma che, a seguito della risoluzione per inadempimento, può essere disposta la restituzione della somma trattenuta
codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116, 163 n.4, 329, 342, 345, 346
Norme processuali richiamate dai ricorrenti per censurare preclusioni e difetti di allegazione su cui la Corte ha rilevato che l'allegazione tempestiva in primo grado dei fatti d'inadempimento rende ammissibile il mutamento della domanda
codice di procedura civile, art. 132 co.2 n.4 e altre norme costituzionali
Richiamate nei motivi sul vizio di motivazione e sul rispetto dei canoni motivazionali; la Corte ha ritenuto la motivazione del merito effettiva e coerente rispetto alla gravità dell'inadempimento
d.p.r. 115/2002 art. 13 co.1-quater e art.1-bis
Richiamate con riferimento agli oneri contributivi processuali da applicare in caso di soccombenza del ricorrente
Massime di principio
- È ammissibile mutare in appello una domanda di esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) in una domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.) se i fatti costitutivi della risoluzione erano già stati tempestivamente allegati nell'atto introduttivo di primo grado.
- La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. è valutazione di merito del giudice; in Cassazione tale valutazione è sindacabile solo per carenza, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione.
- Se la parte non inadempiente esercita la facoltà di scegliere la risoluzione anziché l'adempimento, l'oggetto del processo si concentra sulla risolubilità del contratto e questioni attinenti all'eseguibilità del contratto ai fini dell'azione ex art. 2932 perdono rilevanza decisoria primaria.
- La prova dell'adempimento delle condizioni o obblighi contrattuali (es. rettifica catastale, cancellazione ipoteca) grava sulla parte che allega di aver adempiuto; comunicazioni non documentate possono risultare insufficienti.
- Le questioni processuali relative a preclusioni e nuove allegazioni sono valutate rispetto all'allegazione originaria: non possono essere utilizzate per rendere inammissibile un mutamento di domanda già sorretto da allegazioni appropriate in primo grado.
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