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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31060/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La committente impugna la sentenza di appello denunciando violazione degli artt. 1662 co. 2 e 1460 co. 2 c.c. e omessa pronuncia sugli artt. 99 e 112 c.p.c. Sostiene che il contratto di appalto si sia risolto per inadempimento dell'appaltatrice (art. 1662 co. 2 c.c.) e, in subordine, invoca l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per sospendere l'obbligo di pagamento del corrispettivo; lamenta che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato l'inesigibilità del credito dell'appaltatrice né si sarebbe pronunciata sull'eccezione dilatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur non essendovi stata una "formale" pronuncia di risoluzione, il giudice di primo grado aveva di fatto trattato il rapporto come venuto meno e calcolato il saldo netto tra opere eseguite e corrispettivi versati, operando una sostanziale restitutio in integrum ai sensi dell'art. 1458 c.c. La Corte d'appello ha pertanto riqualificato la domanda dell'appaltatrice come richiesta di restituzione del valore delle opere e dei materiali effettivamente impiegati, diritto che sussiste indipendentemente dall'imputabilità degli inadempimenti. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è stata ritenuta incompatibile con la domanda principale di accertamento della risoluzione (divieto derivante dall'art. 1453 co. 2 c.c.), quindi implicitamente rigettata. Il ricorso è stato rigettato e non si è pronunciato sulle spese di giudizio di cassazione per l'assenza di attività difensiva della resistente; è stata altresì rilevata l'applicabilità dell'integrazione contributiva ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1662 c.c. co. 2

    se si accerta che l'esecuzione dell'opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi, trascorso inutilmente il quale, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

    La Corte ha ritenuto che, anche assumendo la risoluzione per inadempimento, ciò non impedisce il riconoscimento all'appaltatrice del valore delle opere e dei materiali già eseguiti/impiegati, che vanno restituiti in forma equivalente.

  • art. 1460 c.c. co. 2

    L'eccezione di inadempimento (dilatoria) è incompatibile con la domanda principale di risoluzione del contratto; va rigettata o ritenuta assorbita quando la parte ha chiesto l'accertamento della risoluzione, perché non può più pretendere l'adempimento.

  • art. 1458 c.c. co. 2

    La risoluzione opera retroattivamente salvo per le prestazioni già eseguite nel caso di contratti a esecuzione continuata; per le prestazioni eseguite trova applicazione la restitutio in integrum che giustifica la riqualificazione della domanda come restitutoria.

  • art. 1453 c.c. co. 2 (seconda parte)

    "non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione"

    Fondamento del divieto di cumulare la domanda di risoluzione con quella di adempimento e della conseguente incompatibilità fra richiesta principale di risoluzione e eccezione dilatoria di inadempimento.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richieste processuali sulla pronuncia delle eccezioni probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi sia omessa pronuncia perché l'eccezione era preclusa dalla scelta processuale della parte di chiedere la risoluzione.

  • art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 e art. 1-bis (art. 13)

    Norme procedurali applicate per disporre l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Se il rapporto contrattuale di appalto viene meno per fatti concludenti delle parti, il giudice può trattarlo come risolto di fatto e applicare gli effetti della risoluzione, specie riguardo alle prestazioni già eseguite.
  • Quando il contratto è risolto, la pretesa dell'appaltatore per il saldo non si liquida come corrispettivo contrattuale ma può essere riqualificata come domanda restitutoria per il valore delle opere e dei materiali già impiegati.
  • Non è possibile chiedere contemporaneamente la risoluzione e l'adempimento: la domanda di risoluzione esclude la possibilità di pretendere poi l'adempimento ai sensi dell'art. 1453 co. 2 c.c.; l'eccezione dilatoria di inadempimento (art. 1460) è incompatibile se la parte ha chiesto la risoluzione.
  • In situazioni di contesa sui lavori eseguiti, il giudice può operare un calcolo di saldo tra valore delle opere eseguite e somme versate, riconoscendo eventualmente la restituzione del valore netto a favore dell'appaltatore.
  • Chi invoca la risoluzione per inadempimento deve provare sia l'inadempimento altrui sia l'eventuale danno; altresì chi domanda la restituzione deve documentare l'entità delle opere e dei materiali effettivamente utilizzati.
  • In sede processuale, non essere diligenti nella formulazione delle domande o nel fruire delle vie alternative (es. chiedere risoluzione ma poi pretendere ancora adempimento) può portare all'assorbimento o al rigetto di eccezioni e domande subordinate.

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