Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31029/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Torino che aveva ammesso Intesa Sanpaolo allo stato passivo del fallimento deducendo in compensazione il credito della banca (€. 9.256.143,69) con il saldo attivo di due conti correnti intestati alla società fallita (complessivi €. 2.336.704,37). Il fallimento ha censurato la compensazione sostenendo che uno dei saldi (conto n. 15742, €. 2.236.235,18) era gravato da pegno regolare a favore della banca e, poiché alla banca non era attribuito il potere di disposizione della somma, dovesse applicarsi l'art. 53 l.fall. (insinuazione nel passivo) e non l'art. 56 l.fall. (compensazione), con la conseguenza che la banca non poteva compensare quel controcredito con i propri saldi debitori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la compensazione prevista dagli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c. sia applicabile quando il fatto genetico dei crediti è anteriore alla dichiarazione di fallimento e i requisiti (secondo l'art. 1243 c.c.) risultino verificati al momento in cui la compensazione viene operata. Nel caso concreto la banca non aveva incamerato il saldo oggetto del pegno (quindi non si era realizzato un effetto di escussione/incameramento che avrebbe imposto altra disciplina) ma aveva semplicemente dedotto in compensazione il controcredito; ciò consentiva l'operatività della compensazione anche se il pegno era 'regolare'. Il ricorso è stato dunque dichiarato infondato; il ricorrente condannato alle spese processuali (liquidate in € 22.200,00 più accessori e spese generali del 15%) e con annotazione relativa all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 legge fallimentare (l.fall.)

    La Corte ha interpretato l'art. 56 l.fall. come deroga al concorso che consente la compensazione tra crediti e debiti del fallito quando il fatto genetico delle obbligazioni contrapposte sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; non rileva che l'effetto si produca dopo la dichiarazione purché i requisiti di compensazione sussistano al momento in cui essa viene operata.

  • art. 53 legge fallimentare (l.fall.)

    L'art. 53 regola l'insinuazione al passivo dei creditori. La Corte distingue i casi in cui il creditore garantito da pegno regolare deve insinuarsi nel passivo (quando il pegno viene escusso/incamerato) rispetto ai casi in cui la banca non incamera la somma ma esercita la compensazione.

  • art. 1853 cod. civ.

    Richiamato insieme all'art. 56 l.fall. come norma complementare sulla compensazione; la compensazione può essere effettuata anche in ambito fallimentare nei limiti previsti dalla legge e dal codice civile.

  • art. 1243 cod. civ.

    La Corte richiama i requisiti generali della compensazione (che devono ricorrere per entrambe le obbligazioni al momento della pronuncia/operazione di compensazione).

  • art. 67 legge fallimentare (l.fall.)

    Riferimento alla possibilità di revocatoria in caso di incameramento di somme oggetto di pegno; nella sentenza si distingue la situazione in cui la banca incamera la somma (potenziale revocatoria) da quella in cui si limita a dedurla in compensazione.

  • art. 2748 cod. civ.

    Norma menzionata dal ricorrente nella censura; dal testo non risulta che sia stata ritenuta determinante dalla Corte, che l'ha comunque rigettata come parte del motivo complessivo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (contributo unificato)

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina processuale amministrativa richiamata.

Massime di principio

  • La compensazione in ambito fallimentare (art. 56 l.fall. e art. 1853 c.c.) è ammessa quando il fatto genetico dei crediti contrapposti sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; non è necessario che l'effetto compensativo si sia già realizzato alla data della sentenza dichiarativa, purché i requisiti (esigibilità, identità delle obbligazioni, ecc.) sussistano al momento in cui la compensazione viene operata.
  • La distinzione tra pegno regolare e pegno irregolare è rilevante: il pegno irregolare (con attribuzione alla banca del potere di disposizione) consente un esercizio della prelazione che può rendere superflua l'insinuazione; il pegno regolare, invece, normalmente impone al creditore garantito di insinuarsi nel passivo se la somma viene escussa/incamerata.
  • Se la banca non ha incamerato/escusso il patrimonio oggetto del pegno ma ha dedotto il controcredito in compensazione con propri saldi passivi, la compensazione può essere ritenuta legittima se i requisiti richiesti dalla legge sono verificati al momento dell'operazione.
  • Occorre verificare sempre (i) la natura del pegno (se è stato conferito il potere di disposizione), (ii) se vi sia stato un effettivo incameramento/escussione della somma, e (iii) la data del fatto genetico dei crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento: queste circostanze determinano se prevale la disciplina della compensazione (art. 56) o quella dell'insinuazione nel passivo (art. 53).
  • In pratica, per gareggiare con successo in situazioni analoghe, il creditore e il curatore devono documentare la natura dell'atto di garanzia e l'operazione effettivamente posta in essere dalla banca (semplice compensazione vs. incameramento), nonché la sussistenza dei requisiti di compensazione alla data in cui questa è stata effettuata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.