Cassazione Civile, Sentenza n. 31068/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Condominio impugnava l'ordinanza/decisione che aveva collocato il credito per oneri condominiali in posizione chirographa nel piano di distribuzione del ricavato dell'espropriazione immobiliare, chiedendo che tali oneri maturati dopo il pignoramento fossero riconosciuti come prededucibili/privilegiati ai sensi dell'art. 2770 c.c. o comunque collocati in prededuzione in analogia con la prededucibilità prevista dall'art. 30 della legge n. 220/2012 per le procedure concorsuali. Il Condominio sosteneva violazione di norme civili (artt. 2741 e 2770 c.c., art. 30 L. 220/2012) e violazione dei princìpi costituzionali di uguaglianza, tutela della proprietà e ragionevolezza (artt. 3, 42 e 111 Cost.), invocando altresì che, essendo il custode responsabile delle parti comuni, le spese condominiali successive al pignoramento debbano gravare sul ricavato ovvero essere riconosciute in privilegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata rilevando l'originaria improponibilità dell'opposizione proposta dal Condominio. In particolare la Corte ha ritenuto che l'opposizione esecutiva dovesse essere introdotta mediante "ricorso al giudice dell'esecuzione" depositato nel fascicolo del procedimento espropriativo (fase sommaria camerale obbligatoria), mentre il Condominio aveva invece introdotto la controversia con atto di citazione iscritto nel ruolo contenzioso ordinario (modello difforme), vizio formale che determina la nullità/improponibilità dell'atto ai sensi della giurisprudenza di legittimità. Per questo motivo la Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando irrilevante l'esame del merito sostanziale (compresa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 L.220/2012). Ha altresì compensato integralmente le spese processuali fra le parti.
Norme richiamate
legge 11 dicembre 2012, n. 220 (art. 30)
La norma (che disciplina la collocazione degli oneri condominiali nelle procedure concorsuali) è stata evocata dal ricorrente per supportare una estensione della prededucibilità agli espropri individuali, ma la Corte non ha esaminato il merito della norma per via della improponibilità procedurale dell'atto introduttivo.
Riferimento alla norma sul privilegio per le spese di manutenzione e conservazione delle parti comuni; il Condominio chiedeva la collocazione privilegiata dei crediti per oneri condominiali ex art. 2770 c.c., questione non affrontata nel merito dalla Corte a causa del vizio introduttivo.
Richiamato nel ricorso tra le norme aventi rilevanza con riferimento ai diritti di credito, ma non oggetto di interpretazione sostanziale da parte della Corte nel provvedimento impugnato.
costituzione (artt. 3, 42, 111)
Il Condominio invocava profili costituzionali (uguaglianza, tutela della proprietà, giusto processo), ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile da esaminare per via della improponibilità processuale dell'impugnazione.
codice di procedura civile (art. 382, comma 3)
Norma utilizzata come base per disporre la cassazione senza rinvio quando l'impugnazione è stata proposta con atto originariamente improponibile.
codice di procedura civile (art. 156, comma 2)
Richiamato nel contesto del vizio formale dell'atto introduttivo (nullità per difformità dal modello legale).
codice di procedura civile (artt. 596, 617, 618-bis)
Norme attinenti al rito esecutivo e alle opposizioni (richiamate nella ricostruzione del carattere bifasico delle opposizioni esecutive: fase camerale davanti al giudice dell'esecuzione e, successivamente, eventuale giudizio di merito).
Massime di principio
- Le opposizioni agli atti esecutivi devono essere introdotte mediante "ricorso al giudice dell'esecuzione" depositato nel fascicolo del procedimento espropriativo: l'inosservanza di questo modello può determinare la nullità o l'improponibilità dell'atto e impedire l'esame del merito.
- Il processo di opposizione esecutiva ha una struttura bifasica obbligatoria: una fase sommaria camerale davanti al giudice dell'esecuzione e, solo ove necessario, una fase di merito davanti al giudice competente; non è possibile eludere la fase preliminare.
- Questioni sostanziali (es. prededucibilità/privilegio degli oneri condominiali dopo il pignoramento) possono essere rilevanti ma non saranno esaminate se l'impugnazione presenta vizi formali insanabili: prima cura procedurale, poi il merito.
- Se si intende contestare la collocazione dei crediti nel piano di riparto dell'espropriazione, è fondamentale rispettare le modalità di impugnazione previste dalla legge (deposito nel fascicolo esecutivo, forma del ricorso) per non perdere il diritto di causa per vizio procedurale.
- La Corte può cassare senza rinvio quando il vizio è tale da rendere originariamente improponibile l'azione: in tali casi il giudizio sostanziale rimane inesaminato e la controversia può concludersi senza rinvio.
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