Cassazione Civile, Ordinanza n. 34656/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino di nazionalità salvadoregna ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione emesso per la mancanza del permesso di soggiorno. Il giudice di pace ha rigettato il ricorso e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c. e nullità dell'ordinanza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse motivato solo sulla mancanza del permesso di soggiorno senza esaminare nel merito le censure formulate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 12 della Direttiva 2008/115/CE, lamentando mancanza di motivazione o motivazione incomprensibile dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., ritenendo l'ordinanza del giudice di pace sufficientemente motivata perché fondata su un dato incontestato e decisivo: la mancanza del permesso di soggiorno, idonea a sorreggere il decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità dei motivi di ricorso, perché non erano chiarite le ulteriori censure asseritamente non esaminate né la loro decisività. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato dal ricorrente quale parametro processuale asseritamente violato nel giudizio di opposizione all'espulsione
richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento espulsivo
invocato dal ricorrente quale norma sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
art. 12 della Direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente come parametro europeo sulla motivazione e sul contenuto del provvedimento di rimpatrio
base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non si confrontava con principi già affermati e applicati in modo conforme dalla giurisprudenza
richiamato per la carenza di specificità del ricorso, privo della puntuale indicazione delle censure non esaminate e della loro decisività
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
norma che giustifica il titolo espulsivo per il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, la mancanza del permesso di soggiorno, se incontestata, è da sola sufficiente a sorreggere il titolo espulsivo.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile quando non indichi in modo specifico quali domande o eccezioni sarebbero state trascurate e perché esse sarebbero state decisive.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: non basta lamentare genericamente il mancato esame dei motivi di merito, ma occorre trascrivere o individuare con precisione le doglianze asseritamente ignorate e il loro rilievo decisivo.
- La doglianza che si risolva nella contestazione di una motivazione fondata su un fatto pacifico e sufficiente a giustificare la decisione è inammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio giuridico della statuizione.
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