Cassazione Penale, Sentenza n. 20024/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva parzialmente confermato la condanna per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduceva: 1) errata qualificazione come "amministratore di fatto" in assenza di attività gestionale significativa e perché la procura speciale conferita non sarebbe equiparabile a procura generale; 2) mancanza di prova dell'esistenza dei beni strumentali contestati (cespiti), posto che il curatore non sarebbe entrato nella sede e la contabilità sequestrata sarebbe inaffidabile; 3) eccessiva fiducia della Corte territoriale in dichiarazioni spontanee di coimputati rese senza contraddittorio; 4) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica sulla valutazione delle testimonianze e sul fatto che la curatrice avrebbe recuperato la contabilità fino al 30/9/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e iterativi delle argomentazioni già disattese dal giudice d'appello, con conseguente impossibilità di riesame in sede di legittimità salvo che sussistano profili di manifesta illogicità o nuovi elementi introdotti correttamente. Ha confermato la correttezza della valutazione del merito circa la qualifica di amministratore di fatto (ricostruita su un insieme di elementi: rapporti con fornitori, conferimento di procura con poteri sostanziali, gestione pratica degli acquisti e interfaccia con professionisti), la desumibilità dell'esistenza dei cespiti dagli ultimi documenti contabili attendibili e la configurabilità del reato di bancarotta documentale per la tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). Conseguentemente è stata confermata l'efficacia della sentenza di merito (quindi le condanne parzialmente confermate in appello restano), il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) e art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione: i motivi generici o ripetuti già affrontati dal giudice del merito sono inammissibili; il travisamento della prova in caso di doppia conforme è deducibile solo se il dato probatorio è stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado; i motivi nuovi non sollevati in appello sono inammissibili.
In caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
La nozione di amministratore di fatto richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione; non è necessario l'esercizio di tutti i poteri, ma un'apprezzabile attività gestoria che può emergere anche da procure che, per oggetto ed epoca, conferiscano ampi poteri (procura "ad negotia").
art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.
Le ipotesi previste per la bancarotta fraudolenta documentale sono alternative: la responsabilità può essere accertata anche quando la tenuta della contabilità abbia reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; per tale ipotesi è sufficiente il dolo generico, senza necessità di provare il dolo specifico di sottrazione o distruzione.
art. 219 r.d. n. 267/42 (legge fallimentare)
art. 219, primo e secondo comma, r.d. n. 267/42
Rilevazione di circostanze aggravanti ai fini della determinazione della pena in sede di merito; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti tali aggravanti, con esclusione della recidiva contestata.
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Chi assume la qualifica di amministratore di fatto è gravato degli obblighi propri dell'amministratore di diritto e può essere penalmente responsabile anche per omissione colposa delle attività imputabili all'organo gestorio.
artt. 84-87 legge fallimentare e art. 756 cod. proc. civ.
artt. 84-87 I. fall. 267/1942; art. 756 cod. proc. civ.
Le formalità relative ai sigilli e all'accesso beni in sede fallimentare non scaricano gli obblighi degli amministratori di mettere a disposizione del curatore le dotazioni e le chiavi; il mero stato di abbandono dei locali non esclude la responsabilità degli amministratori per la mancata consegna o rendiconto dei beni.
Massime di principio
- In cassazione la valutazione del fatto è limitata: non si può chiedere una riliettura interamente nuova delle prove; occorre qualificare come specifici e non meramente generici i motivi di ricorso per evitare l'inammissibilità.
- La qualificazione come amministratore di fatto si desume da un quadro sintomatico complessivo (procure, rapporti con fornitori/clienti, esercizio di poteri gestori) e non richiede che siano stati esercitati tutti i poteri tipici dell'organo amministrativo.
- In tema di bancarotta per distrazione, la prova può fondarsi sulla mancata giustificazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni risultanti dagli ultimi documenti contabili attendibili; l'omessa o irregolare tenuta della contabilità rende più gravosa la posizione dell'amministratore.
- Per la bancarotta documentale, quando la contabilità è tenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico; non è sempre necessario provare dolo specifico di distruzione o sottrazione dei libri.
- Le censure basate su estrapolazioni parziali di deposizioni o su generiche accuse di inattendibilità sono inefficaci in cassazione se non dimostrano macroscopica illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
- Difensori e parti devono sollevare in sede di appello, con specificità, le questioni rilevanti (in particolare elementi soggettivi del reato); motivi nuovi introdotti solo in cassazione sono spesso inammissibili.
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