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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34155/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dalla corte d'appello e la conclusione secondo cui la ASL non era il soggetto passivamente legittimato al pagamento delle prestazioni termali. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società che aveva fornito prestazioni termali nell'anno 2007 otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dovuto. L'azienda sanitaria locale proponeva opposizione deducendo di non essere il soggetto passivamente legittimato al pagamento e chiedendo anche la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso; il tribunale rigettava opposizione e riconvenzionale, mentre la corte d'appello accoglieva il gravame revocando il decreto, ritenendo che, in base alla convenzione e alla normativa regionale, il pagamento dovesse essere effettuato da F.I.R.A. s.p.a. e non dalla ASL. In cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) violazione delle norme statali e regionali sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento, sostenendo che l'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, come modificato, non avrebbe escluso la legittimazione passiva della ASL; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il pagamento di parte delle fatture e la stessa domanda riconvenzionale di restituzione, che proverebbero la perdurante legittimazione passiva della ASL; 3) violazione della disciplina della delegazione di pagamento, sostenendo che, anche ove vi fosse delegazione, il creditore non sarebbe tenuto ad agire preventivamente contro il delegato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, affermando che l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 continua ad applicarsi anche dopo la riforma sanitaria e che, ai fini dell'individuazione dell'ente incaricato del pagamento, occorre fare riferimento all'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 1996; la normativa regionale non può abrogare quella statale e la convenzione è conforme a tale assetto, sicché il soggetto incaricato del pagamento non è la ASL. Il vizio motivazionale è stato escluso perché la questione era di diritto, e la disciplina della delegazione codicistica è stata ritenuta non decisiva, essendo rilevante una specifica previsione di legge speciale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993

    nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»

    si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario e individua come debitore l'ente incaricato del pagamento, non la ASL competente

  • art. 38 L.R. Abruzzo n. 146 del 1996

    Le Aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale ...; se il servizio è affidato a più banche, la convenzione prevede il conferimento dell'incarico alla F.I.R.A. S.p.A. affinché coordini l'attività e risponda degli adempimenti

    serve a individuare l'ente/soggetto incaricato del pagamento nell'assetto regionale e conferma che il pagamento non è diretto dalla ASL

  • art. 47 L.R. Abruzzo n. 146 del 1996

    sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge

    non ha valenza abrogativa della legge statale, operando solo rispetto a disposizioni di pari rango o inferiori

  • art. 1269 c.c.

    la disciplina codicistica della delegazione non è decisiva quando la legge speciale individua il soggetto incaricato del pagamento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma escluso perché la questione era di puro diritto

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato come riforma del sistema sanitario, senza escludere l'applicazione della norma statale sulla soggettività passiva al pagamento

  • artt. 12 prel., 117 Cost., 1362, 1363, 1366 c.c.

    richiamati nei motivi di ricorso per l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, ma non accolti

Massime di principio

  • Nei rapporti con strutture sanitarie private convenzionate, il soggetto passivamente legittimato per il pagamento delle prestazioni va individuato in base alla norma speciale che designa l'ente incaricato del pagamento, anche se l'organizzazione materiale dei pagamenti è affidata a soggetti diversi dalla ASL.
  • Una legge regionale non può essere interpretata come abrogativa di una legge statale: eventuali clausole di abrogazione operano solo nei limiti della stessa gerarchia delle fonti e non possono elidere la disciplina nazionale vigente.
  • Quando la controversia attiene all'individuazione del debitore in base a un assetto normativo speciale, le censure di vizio motivazionale sui fatti di pagamento risultano irrilevanti se non incidono sulla questione di diritto risolta dal giudice.
  • La disciplina codicistica della delegazione di pagamento non prevale su una previsione legislativa speciale che individui direttamente il soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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