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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06721/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una domanda accolta in primo e secondo grado con cui era stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta di quattro compravendite immobiliari stipulate da una società debitrice in favore di altre società, con conseguente condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato nei crediti rimasti insoddisfatti verso la società debitrice a causa della sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo hanno denunciato violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato soprattutto una compravendita del 19 gennaio 2004/2014, non considerando che il prezzo era in parte soddisfatto mediante accollo di residue rate di mutuo. Hanno inoltre lamentato erronea applicazione delle presunzioni e della disciplina della simulazione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2726 c.c., contestando che la corte d’appello avesse attribuito irrilevanza probatoria a una testimonianza e avesse deciso ultra petita. Con il terzo motivo hanno sostenuto che, anche a voler ritenere illecito il comportamento, la responsabilità degli amministratori non poteva essere ricondotta all’art. 2043 c.c., ma alle norme speciali sulla responsabilità verso creditori, soci e terzi degli amministratori di società, e che il danno al patrimonio sociale avrebbe prodotto solo un pregiudizio riflesso nei confronti dei creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti non avevano riprodotto né specificamente localizzato nel fascicolo i contratti di compravendita sui quali fondavano la censura, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; ha comunque osservato che l’accertamento della simulazione è indagine di fatto riservata al giudice di merito e può essere fondato su presunzioni, valutate complessivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame delle prove testimoniali e documentali, attività riservata al giudice del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza impugnata e perché introduceva questioni nuove; la corte territoriale aveva infatti ritenuto che le vendite fittizie, poste in essere per sottrarre i beni all’azione esecutiva del creditore, avessero prodotto anche un danno risarcibile, poiché i beni erano stati definitivamente trasferiti a terzi estranei ai fatti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazioni di legge o nullità processuali sono inammissibili quando non sono specificamente correlate alla motivazione impugnata o quando mirano in realtà a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e, quando si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, deve riprodurli o indicarne in modo puntuale la collocazione e la produzione in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a valutare la rilevanza probatoria di un mezzo istruttorio nell'ambito della domanda e delle eccezioni già proposte.

  • art. 1362 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto non sono idonei a dimostrare la simulazione dell'atto, perché l'accordo simulatorio è estraneo al contenuto del contratto apparente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali, ma ritenuto non decisivo ai fini della prova della simulazione.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione secondo buona fede non muta il principio per cui la simulazione va provata con elementi esterni al contratto apparente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono fondarsi su fatti noti dai quali risalire al fatto ignoto secondo un ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è valida quando gli indizi, valutati complessivamente e non in modo atomistico, siano gravi, precisi e concordanti; la gravità attiene alla probabilità del fatto ignoto, la precisione alla determinatezza del fatto noto e la concordanza alla convergenza degli indizi.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel motivo sul tema della prova, ma la Corte non vi riconnette una diversa regola decisiva nel caso concreto.

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione assoluta può essere accertata sulla base di elementi estranei al contratto apparente e non richiede la prova del contenuto negoziale simulato mediante interpretazione del contratto.

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione segue le regole proprie dell'accertamento dell'accordo simulatorio e non quella dell'interpretazione del contratto.

  • art. 2043 c.c.

    La corte territoriale ha ritenuto risarcibile, oltre alla simulazione delle vendite, il danno derivante dalla definitiva sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale del creditore per effetto della successiva rivendita a terzi.

  • art. 2394 bis c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione di rimedi speciali societari, ma la censura è stata dichiarata nuova e non specificamente attinente alla ratio decidendi.

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato in via subordinata per la responsabilità degli amministratori verso soci e terzi, ma non esaminato nel merito per difetto di specifica correlazione alla decisione impugnata.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina speciale della responsabilità degli amministratori di società di capitali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non pertinente alla motivazione di appello.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in modo inconferente nel sostenere l'insussistenza dell'azione dei terzi o dei soci per danno riflesso.

  • art. 15 c.p.

    Richiamato impropriamente dai ricorrenti nel sostenere il principio lex specialis derogat generali, senza concreta incidenza sulla decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto da tale norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per la disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o contratti del giudizio di merito è indispensabile una specifica riproduzione del loro contenuto e l'indicazione puntuale della loro collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La simulazione di un contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indizi siano valutati globalmente secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • La prova della simulazione non si desume dai criteri di interpretazione del contratto apparente, poiché l'accordo simulatorio è estraneo al contenuto del negozio formalmente stipulato.
  • Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva riguarda la corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, non la rivalutazione del materiale probatorio.
  • Le valutazioni del giudice di merito su attendibilità dei testimoni, rilevanza delle prove e scelta delle fonti probatorie sono insindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge effettive.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca questioni nuove rispetto a quelle decise nei gradi di merito.
  • La stipulazione di vendite fittizie finalizzate a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore può integrare, oltre alla simulazione dell'atto, anche un danno risarcibile se i beni vengono definitivamente dispersi o trasferiti a terzi, con conseguente pregiudizio all'effettiva soddisfazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneNesso di causalità

Testo integrale

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