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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16576/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino (15/09/2021) che aveva confermato la responsabilità penale di Magnanensi per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) a partire dalla fattura n. 36/2011 (capo E), nonché la confisca fino a concorrenza di euro 383.594,62. Il ricorrente deduceva: (i) mancata prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 8 (dolo specifico di consentire a terzi l'evasione), poiché le fatture sarebbero state solo "soggettivamente" inesistenti e i reali esecutori dei lavori non erano individuati; (ii) erronea applicazione dell'art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000, chiedendo la prescrizione per le fatture anteriori al 17/09/2011; (iii) illegittimità della confisca per equivalente e/o diretta rispetto a reati poi dichiarati estinti per prescrizione (contestando altresì la riqualificazione della confisca e l'attribuzione di somme su conto intestato a terzi). Sono stati inoltre presentati motivi nuovi sullo stesso tema e sulla qualificazione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua parte principale (confermata la condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 relativo alla fattura n. 36/2011) e fondato limitatamente alla questione della confisca per equivalente adottata in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione. In particolare: - il vizio relativo all'elemento soggettivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Cassazione conferma che l'art. 8 si applica anche alle fatture "soggettivamente" inesistenti e anche quando non siano individuati i reali utilizzatori delle fatture, purché risulti la finalità di favorire l'evasione (prova possibile mediante elementi indiziari quali creazione e gestione occulta della società emittente, deleghe, ritenzione dell'IVA); - la censura sulla prescrizione è infondata: secondo la giurisprudenza consolidata (art. 8, comma 2) il reato plurimo nel medesimo periodo d'imposta si considera unitario e il termine di prescrizione decorre dall'ultima fattura; - sono fondate le censure sulla confisca per equivalente in relazione a fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.: la Corte annulla senza rinvio la disposizione di confisca per equivalente relativa ai reati dichiarati estinti per prescrizione, sulla scorta delle Sezioni Unite che hanno riconosciuto la non retroattività di talune disposizioni "sostanziali" di confisca; - tuttavia la Corte rigetta le censure sulla confisca diretta: ritiene legittima la conferma/riqualificazione in confisca diretta delle somme rinvenute (anche su conto intestato a terza persona) in quanto vi era precedente pronuncia di condanna, accertamento non riformato e prova della disponibilità e del rapporto tra il ricorrente e le somme; inoltre il giudice d'appello può riqualificare la forma della confisca. In sintesi: condanna e confisca diretta confermate; confisca per equivalente relativa a reati prescritti annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con dolo specifico finalizzato a consentire a terzi l'evasione. La Corte ha interpretato la disposizione in senso ampio: il reato si configura anche per fatture "soggettivamente" inesistenti e anche se i terzi effettivi non sono stati individuati, quando emergono elementi che dimostrano la finalità di favorire l'evasione.

  • art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 74/2000

    per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

    Il Collegio utilizza questa definizione normativa per giustificare l'applicabilità dell'art. 8 anche alle fatture soggettivamente false (ossia quando l'operazione è stata eseguita ma è stata indicata una diversa soggettività).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo

    La Corte richiama l'art. 17 per spiegare che il soggetto che effettua la prestazione è il debitore IVA: la fattura emessa da altro soggetto è funzionale a far risultare il reale autore della prestazione come non debitore dell'IVA, ossia a realizzare il vantaggio evasivo per il terzo.

  • art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    Disposizione che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti fiscali; la Corte ha ritenuto che, pur essendo norma sostanziale, la regola consolidata sul decorso della prescrizione per emissione di più fatture nello stesso periodo d'imposta (decorso dall'ultima fattura) permane applicabile.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma introdotta per rendere possibile, in alcuni casi, la confisca per equivalente anche per reati estinti per prescrizione. La Cassazione ricorda l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 578-bis non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore quando la disposizione presenta natura sostanziale e afflittiva; ciò ha determinato l'annullamento senza rinvio della confisca per equivalente relativa a reati prescritti.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato. La Corte ha richiamato tale norma (e la sua richiamata operatività in ambito tributario dalla legge n. 244/2007) per giustificare la facoltà di mantenere confisca diretta anche a fronte di dichiarazione di estinzione per prescrizione, se sussistevano precedenti pronunce di condanna e gli accertamenti sono rimasti invariati.

  • art. 240 cod. pen., comma 2

    Norma che consente al giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, di disporre la confisca del prezzo. La decisione della Cassazione si fonda su questo principio combinato con l'art. 322-ter per la legittimità della confisca diretta anche dopo prescrizione, se ricorrono i presupposti.

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda i termini di prescrizione. La Corte ricorda l'orientamento consolidato che per emissione di più fatture nello stesso periodo d'imposta il termine prescrizionale decorre dall'ultima emissione (art. 8 comma 2 d.lgs. n. 74/2000), respingendo la tesi del ricorrente.

  • art. 10-ter e art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norme relative a diversi reati tributari (omissione di versamento, omessa presentazione della dichiarazione). La Corte ha precisato che tali fattispecie sono ontologicamente diverse dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti; l'eventuale indebito trattenimento dell'IVA può integrare reati diversi ma non esclude la responsabilità per art. 8 se ricorrono gli elementi di quest'ultimo.

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143

    Ha previsto l'applicazione della confisca obbligatoria (richiamo all'art. 322-ter) per i reati tributari; la Corte l'ha richiamata per giustificare la possibilità di mantenere la confisca del prezzo/profitto anche quando il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello, purché i presupposti siano rimasti accertati.

Massime di principio

  • L'emissione di fatture "soggettivamente" inesistenti rientra nell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 se è funzionale, anche potenzialmente, a consentire a terzi l'evasione: non è necessaria l'individuazione puntuale del terzo beneficiario quando gli elementi indiziari (gestione occulta, deleghe, trattenuta dell'IVA, controllo della società) dimostrino la finalità evasiva.
  • Quando vi sono più emissioni nello stesso periodo d'imposta, il reato si considera unitario e il termine di prescrizione decorre dall'ultima fattura (art. 8 comma 2): quindi la tesi della prescrizione calcolata singolarmente per ogni fattura è generalmente respinta.
  • Le modifiche normative che incidono sui termini di prescrizione o sulla disciplina penale-sanzionatoria possono avere limiti di retroattività: disposizioni introdotte successivamente non si applicano ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore se la norma ha effetti sostanziali afflittivi (principio confermato dalle Sezioni Unite in tema di art. 578-bis c.p.p.).
  • La confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che la introducono, se ciò comporta un'aggravazione sostanziale; tuttavia la confisca diretta del prezzo/profitto può essere mantenuta anche se il reato è poi estinto per prescrizione quando sussiste una precedente condanna e gli accertamenti sul profitto sono rimasti invariati.
  • Il giudice di appello può, entro il contraddittorio, riqualificare la forma della confisca (da equivalente a diretta o viceversa) se i presupposti di legge per la diversa qualificazione risultano accertati nei fatti e nel diritto.
  • La disponibilità e il nesso di derivazione delle somme sono valutati anche sulla base di elementi indiziari (rapporti di convivenza, trasferimenti, deleghe bancarie, operazioni di versamento/bonifico e correlati movimenti) e non è ostativa la presenza di un conto intestato a terzi se emerga la riconducibilità economica al prevenuto.

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