Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p., sostenendo che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata durante le indagini preliminari, non è idonea a fondare la dichiarazione di assenza in mancanza di prova dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore e quindi della conoscenza del procedimento; deduceva inoltre di aver nominato un difensore di fiducia solo dopo gli atti introduttivi del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sebbene la giurisprudenza richieda che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non sia sufficiente, nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente rilevato plurimi indici dell'effettiva instaurazione del rapporto e della conoscenza del procedimento da parte del ricorrente: elezione di domicilio contenuta nel verbale di identificazione tradotto e sottoscritto, consegna dei recapiti del difensore d'ufficio, presenza stabile del ricorrente in Italia e precedenti conoscenze delle procedure, assenza di eccezioni da parte del difensore d'ufficio nelle udienze e comportamento difensivo (presenza in udienza e consenso all'acquisizione degli atti). Da tali elementi la Corte ha legittimamente inferito che il ricorrente aveva conoscenza del procedimento e si era volontariamente sottratto, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di assenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; la giurisprudenza e la Corte richiedono che non sia sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma occorra la verifica di indici concreti di effettiva instaurazione del rapporto professionale o di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
D.P.R. 309/1990, artt. 73 comma 5 e 80 comma 1
Norme sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; nella sentenza di legittimità tali disposizioni sono richiamate come oggetto della condanna confermata
Norma sostanziale relativa a un altro capo di imputazione (capo B) oggetto della condanna; richiamata nella motivazione della conferma della condanna
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020) e Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020 (dep. 2021)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020) Rv. 279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020 (dep. 2021) Rv. 281483
Precisa l'orientamento secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non produce di per sé una presunzione di conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare elementi ulteriori che dimostrino l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la volontaria sottrazione dell'imputato
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di per sé, non basta a fondare la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p.; è necessario che il giudice verifichi indici ulteriori dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale o della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
- Indici rilevanti che possono giustificare la dichiarazione di assenza: elezione di domicilio contenuta in verbali sottoscritti e tradotti, consegna di recapiti per il contatto, comportamento e attività difensiva effettivamente svolta dal difensore domiciliatario (presenza in udienza, scelte difensive, consenso all'acquisizione di atti), stabilità della residenza in Italia e precedenti conoscenze delle procedure
- Se il giudice riscontra tali indici può legittimamente ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento e si sia volontariamente sottratto, rendendo valida la dichiarazione di assenza
- Per impugnare con successo una dichiarazione di assenza occorre documentare l'assenza di qualsiasi rapporto effettivo con il difensore domiciliatario (mancato contatto, mancata conoscenza dei verbali, assenza di comportamenti difensivi) o fornire prove che l'imputato non poteva avere conoscenza del procedimento (es. impossibilità materiale, assenza all'estero, mancata notifica)
- La nomina successiva di un difensore di fiducia non elimina automaticamente la validità di una precedente dichiarazione di assenza se il giudice di merito ha già accertato indici concreti di conoscenza precedente del procedimento
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