Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello chiedendo la riforma della confisca relativa alla particella 933 e al fabbricato realizzato in forza della concessione edilizia n. 100/95 (rinnovata con 3/02). Sosteneva che quel fabbricato fosse stato riconosciuto privo di illegittimità rispetto al titolo edilizio (salvo una diversa collocazione interna) e che la corte di appello avesse illegittimamente esteso alla sua costruzione i profili di illegittimità relativi alla distinta concessione 57/03 riguardante gli altri due immobili, operando una lettura atomistica anziché valutare l'intervento nel suo complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la confisca disposta in sede di merito. Ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 578‑bis c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, che il giudice d'appello valuti i presupposti della confisca lottizzatoria anche se il reato è estinto per prescrizione, purché il fatto sia stato accertato con pieno contraddittorio. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione della corte di appello secondo cui i tre edifici (quello autorizzato con 3/2002 e gli altri due con 57/2003) costituiscono un'operazione unitaria che ha alterato la destinazione agricola del territorio; conseguentemente la confisca di tutti gli immobili contestati è stata ritenuta proporzionata e motivata. Inoltre la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30
Richiamato come norma di riferimento in materia edilizia/sanzionatoria; la ricorrente deduceva violazione ma la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo.
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, comma 2
Predisponente della confisca lottizzatoria: la Corte ha confermato la confisca ai sensi di tale disposizione ritenendo che i tre interventi abbiano determinato l'illegittima lottizzazione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Richiamato in relazione all'impossibilità di proseguire il giudizio solo per accertare il reato dopo che la prescrizione è maturata; la Corte richiama i limiti di tale disciplina.
Codice di procedura penale, art. 578‑bis
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 578‑bis con riferimento alla confisca urbanistica anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, attribuendole natura processuale nel contesto della confisca lottizzatoria e legittimandone l'uso in appello per decidere sull'impugnazione degli effetti della confisca nonostante la prescrizione del reato.
Costituzione, art. 25 (divieto di retroattività in malam partem)
Riferimento richiamato nella discussione giurisprudenziale sulla non retroattività di norme penali peggiorative; la Corte distingue la confisca urbanistica dalla confisca per equivalente sul piano della prevedibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 13539/2020; Sez. 3, n. 21910/2022 e altre)
Citate per affermare che la confisca lottizzatoria può essere mantenuta anche in presenza di prescrizione, purché il fatto sia accertato con le garanzie procedurali; le decisioni consolidano l'applicabilità dell'art. 578‑bis alla confisca urbanistica.
Massime di principio
- La confisca 'lottizzatoria' ai sensi dell'art. 44 DPR 380/01 può essere mantenuta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché il fatto sia stato accertato con pieno contraddittorio e prima della declaratoria di prescrizione, ai sensi dell'art. 578‑bis c.p.p. e della giurisprudenza consolidata.
- In tema urbanistico‑edilizio, il giudice valuta l'operazione nel suo complesso: immobili distinti ma funzionalmente e temporalmente collegati possono essere considerati parte di una lottizzazione unitaria e soggetti a confisca anche se uno degli interventi aveva un titolo apparente regolare.
- La previsione di acquisizione amministrativa del suolo da parte dell'ente pubblico non richiede una pronuncia penale di condanna: l'azione amministrativa è autonoma rispetto all'accertamento penale della responsabilità.
- L'eventuale regolarità formale di un singolo titolo edilizio non esclude la rilevanza penale o sanzionatoria quando quel titolo partecipi, nella prassi realizzativa, a un progetto complessivo che viola la destinazione d'uso e altera la pianificazione territoriale.
- Chi impugna una confisca urbanistica non può limitarsi a una lettura atomistica degli interventi: è necessario contestare efficacemente la ricostruzione unitaria posta a base della confisca, dimostrando l'assenza di collegamento funzionale, temporale o di progetto tra gli interventi.
- La prosecuzione dell'istruttoria in appello (es. perizia tecnica) è legittima per accertare i presupposti tecnici della confisca, purché non violi il divieto di proseguire il processo solo per accertare il reato dopo la prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →