Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Tribunale, ha dichiarato la non procedibilità per estinzione del reato (prescrizione) relativamente al delitto di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e ha altresì affrontato questioni civili. Le censure principali riguardano: (i) la illegittimità della riforma agli effetti penali posta che ha trasformato l'assoluzione (perché il fatto non sussiste) in sentenza di non doversi procedere per prescrizione quando l'appello era stato proposto solo dalle parti civili (violazione del divieto di reformatio in peius/ art. 576 c.p.p.); (ii) il mancato rispetto dell'obbligo di "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello nel riformare la decisione di primo grado; (iii) la contestata configurabilità del reato ex art. 659 c.p., con particolare riguardo al principio di offensività e alla rilevanza dei "valori limiti differenziali" (legge n. 447/1995 e d.P.C.M. 14/11/1997) e se il superamento dei limiti integri illecito amministrativo anziché reato; (iv) vari vizi processuali e di esposizione della motivazione imputati alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il primo motivo del ricorso di Carlo Durante e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che, agli effetti penali, aveva riformato l'assoluzione in non doversi procedere per prescrizione, con conseguente riviviscenza dell'assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste; (ii) dichiarato inammissibili alcune censure del responsabile civile in tema di intangibilità delle statuizioni penali quando il gravame è proposto solo dalla parte civile; (iii) ritenuto fondate le doglianze sulla violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello e, per tale ragione, ha annullato con rinvio la parte della sentenza impugnata relativa agli effetti civili, rimettendo la questione al giudice civile competente in grado d'appello; (iv) respinto (assorbito o non deciso nel merito) i motivi che mettevano in discussione la configurabilità del reato alla luce del principio di offensività e dell'applicabilità dei valori limiti, rimandando la valutazione nel nuovo giudizio; (v) escluso in questa sede l'estensione degli effetti delle impugnazioni in favore dell'imputato non impugnante Corrado Barberis. Inoltre la Corte ha precisato che, nonostante la successiva modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela, le costituzioni di parte civile precedenti possono essere assimilate alla querela ai fini della procedibilità nelle sedi di legittimità.
Norme richiamate
Definisce il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la Corte distingue fra mera violazione dei limiti (illecito amministrativo) e condotta svolta eccedendo le normali modalità, idonea a turbare la pubblica quiete (configurando il reato).
La parte civile può proporre impugnazione "ai soli effetti della responsabilità civile"; la giurisprudenza e la Corte consentono l'appello della parte civile anche quando il reato era già prescritto al primo grado, per rimuovere l'efficacia del giudicato in sede civile.
Richiamato nelle censure con riferimento ai limiti dell'impugnazione; la Corte sottolinea i divieti di reformatio in peius e i limiti dell'appello della parte civile sugli aspetti penali.
Stabilisce l'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile; è la norma che giustifica l'interesse della parte civile a rimuovere l'efficacia del giudicato tramite appello.
Norma richiamata con riferimento all'impossibilità di estendere nel giudizio di legittimità gli effetti dell'impugnazione in favore di terzi non impugnanti; la Corte conferma che l'imputato non impugnante non interviene automaticamente in Cassazione.
Norma applicata per l'invio al giudice civile competente per le questioni relative agli effetti civili dopo l'annullamento con rinvio.
Richiamato in relazione alla carenza di motivazione; la Corte valuta la sufficienza della motivazione e l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni che riformano il primo grado.
art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha reso il reato procedibile a querela; la Corte ha ritenuto che, alle condizioni del caso, le costituzioni di parte civile preesistenti possano essere considerate equivalenti alla querela per la procedibilità nelle sedi di legittimità.
legge n. 447 del 1995 (art. 2 comma 3 lett. b., art. 4, art. 6) e d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 8)
Riguardano i limiti di emissione sonora e i "valori limiti differenziali". La Corte richiama che tali parametri sono rilevanti in presenza di zonizzazione acustica comunale; il mero superamento dei limiti è di regola illecito amministrativo (art. 10 legge n. 447/1995), mentre il reato penale richiede eccedenza dalle normali modalità di esercizio idonea a turbare la pubblica quiete.
Massime di principio
- La parte civile può appellare una sentenza di assoluzione ai soli effetti civili; non può, con il proprio appello, ottenere una riforma penale che peggiori la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Se la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado (anche solo agli effetti civili) deve adottare una motivazione "rafforzata": delineare il percorso probatorio alternativo e confutare specificamente i principali argomenti della sentenza di primo grado.
- La parte civile può impugnare anche sentenze relative a reati già prescritti al primo grado al fine di rimuovere l'efficacia del giudicato in sede civile e ottenere l'accertamento della responsabilità civile; il giudice può pertanto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ai soli effetti civili.
- La distinzione fra illecito amministrativo e reato penale in materia di rumore è essenziale: il mero superamento dei limiti di emissione è di solito rilevante per la sfera amministrativa; il reato penale richiede condotte eccedenti le normali modalità, idonee a turbare la pubblica quiete.
- I valori limiti differenziali previsti dalla normativa acustica hanno efficacia particolarmente rilevante quando sia stata effettuata la zonizzazione acustica comunale; in assenza di zonizzazione la loro applicabilità è problematica.
- Se nel corso del giudizio sopravvengono modifiche legislative che rendono il reato procedibile a querela, atti processuali preesistenti (come la costituzione di parte civile) possono essere valutati alla stregua della querela ai fini della procedibilità nelle sedi di legittimità.
- Se la motivazione della sentenza di appello è insufficiente o apparente in relazione alla riforma, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame di merito; molte questioni di merito possono rimanere assorbite in caso di vizio motivazionale.
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