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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarata responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente censura l'utilizzo, ai fini della condanna, di due conversazioni telefoniche (intercettazione del 14/08/2010 e registrazione del 22/12/2010) acquisite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma mai presenti nel fascicolo delle indagini della Procura e relative a procedimento diverso; da tali acquisizioni il giudice avrebbe desunto la piena identificabilità del ricorrente con il soggetto titolare dell'utenza sulla base del riconoscimento vocale effettuato dal teste Sanna, senza ulteriori riscontri (es. servizi di riscontro), con conseguente violazione dei diritti di difesa e inosservanza delle norme processuali richiamate dal ricorrente (art.130 disp. att. c.p.p., artt. 415-bis e 416 c.p.p., art.270 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il divieto di utilizzazione delle intercettazioni previsto dall'art. 270 c.p.p. non opera nel caso in cui non si tratti di "procedimenti diversi" in senso sostanziale: la Corte d'appello ha correttamente applicato un criterio sostanzialistico di identità del procedimento, essendo le intercettazioni disposte nell'ambito della medesima, ampia indagine sulla medesima vicenda di traffico di stupefacenti (connessione oggettiva, probatoria e finalistca). Le intercettazioni sono state utilizzate non per il loro contenuto probatorio diretto, ma come termine di confronto fonico per il riconoscimento vocale del ricorrente; la motivazione di merito è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione per il quale è stata confermata la responsabilità in merito all'uso probatorio delle intercettazioni.

  • art. 270, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 270, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, salvo casi di indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. La Corte sottolinea che la nozione di "procedimento diverso" è sostanziale e che la valutazione di indispensabilità può essere anche implicita nella motivazione di merito.

  • art. 12, cod. proc. pen.

    Consente di escludere l'operatività del divieto di cui all'art. 270 quando i reati risultino connessi; la Corte ha richiamato questo principio per ritenere che le intercettazioni rientrassero nello stesso procedimento sostanziale.

  • art. 266, cod. proc. pen.

    art. 266, cod. proc. pen.

    Indica i limiti di ammissibilità delle captazioni e l'impiego degli esiti delle intercettazioni; la Corte ha richiamato tale articolo come parametro dei limiti entro i quali le intercettazioni connesse possono essere utilizzate.

  • art. 507, cod. proc. pen.

    art. 507, cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione degli atti al fascicolo per il dibattimento; nel caso le conversazioni sono state acquisite in tale fascicolo e valutate dal giudice di merito come termine di confronto per il riconoscimento vocale.

Massime di principio

  • Il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposto dall'art. 270 c.p.p. va valutato in termini sostanziali: non basta una diversa iscrizione formale per considerare "diverso" il procedimento.
  • Se le intercettazioni sono disposte nell'ambito di indagini connesse oggettivamente, probatoriamente e finalistcamente al procedimento principale (art. 12 c.p.p.), il divieto di cui all'art. 270 non opera e i risultati possono essere utilizzati nei limiti di ammissibilità previsti.
  • L'utilizzo di una registrazione come termine di confronto fonico per il riconoscimento vocale è ammissibile purché sia valutato nel contesto probatorio complessivo e non si trasformi in prova unica decisiva priva di riscontri.
  • La valutazione di fatto del giudice di merito circa l'identità sostanziale dei procedimenti e la rilevanza probatoria delle intercettazioni è sindacabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'eccezione di inutilizzabilità per provenienza da procedimento diverso deve dimostrare la sussistenza di autonoma e storicamente distinta notizia di reato; altrimenti prevale una lettura unitaria delle indagini.

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