Cassazione Civile, Sentenza n. 4105/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2008 emessi nei confronti della società venditrice e dei soci, conseguenti a un precedente avviso di rettifica dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda (atto registrato il 15/05/2008) che aveva rettificato il valore dichiarato di cessione da € 70.000 a € 434.917; l'acquirente aveva poi definito il contenzioso in adesione concordando un valore di cessione pari a € 223.103. L'Agenzia ha computato la plusvalenza ai fini IRPEF sulla base del valore definito; i ricorrenti deducono (i) che il giudicato formato nel contenzioso sulla registrazione non poteva essere esteso per determinare l'imponibile IRPEF, (ii) che il valore definito/accertato ai fini dell'imposta di registro non può da solo presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi (occorrono ulteriori indizi), e (iii) che gli avvisi erano nulli perché notificati dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (non ha ravvisato un'estensione di giudicato dall'accertamento di registro all'accertamento IRPEF, perché l'Ufficio si è basato sul valore concordato in adesione ma non ha fatto valere un giudicato di cessazione), ha accolto il secondo motivo per essere intervenuta la norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015) che esclude che il valore dichiarato/accertato/definito ai fini del registro possa da solo giustificare, in via induttiva, la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; per ciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo giudizio in diversa composizione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che la Corte territoriale di rinvio regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 46
Richiamate dai ricorrenti in relazione ai profili processuali e alla disciplina del giudizio tributario; la Corte non ha accolto la censura che l'accertamento IRPEF fosse viziato per estensione di giudicato derivante dal contenzioso di registro
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti in tema di garanzie difensive; non ha determinato l'accoglimento del primo motivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 42
Richiamati dai ricorrenti in tema di determinazione del reddito e valutazione probatoria; la Corte ha invece fondato la decisione sul diverso principio interpretativo di cui al d.lgs. 147/2015
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68
Rilevante per la disciplina delle plusvalenze: la Corte richiama che la base imponibile è la differenza tra corrispettivi percepiti e prezzo di acquisto, non il mero valore del bene
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52 e 57
Norme sul registro e relative imposte richiamate nel contesto; la Corte distingue fra accertamenti ai fini del registro e accertamenti ai fini delle imposte sui redditi
d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
"il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347"
La Corte interpreta la norma come parametro vincolante (anche retroattivamente) che esclude la possibilità per l'Amministrazione di determinare induttivamente la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato/accertato/definito ai fini del registro; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti
cod. civ., artt. 2312, 2324 e 2495, secondo comma
Rilevati dai ricorrenti per dedurre nullità delle notifiche a seguito di cancellazione dal registro delle imprese; il motivo è stato dichiarato assorbito e quindi non deciso nel merito
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3
Norma di cassazione richiamata come parametro di impugnazione per vizio di motivazione/errata applicazione di norme di diritto, su cui si sono fondate le censure dei ricorrenti
Richiamata dalla Corte per enunciare e ribadire il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità in materia
Massime di principio
- Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può di per sé costituire base automatica e presuntiva per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi: l'Amministrazione deve individuare ulteriori indizi 'gravi, precisi e concordanti' che giustifichino la determinazione induttiva di un maggior corrispettivo
- La determinazione in adesione del valore da parte dell'acquirente non vincola automaticamente il venditore ai fini IRPEF: la rilevanza di quel valore nel giudizio fiscale richiede valutazione e, se usata dall'Ufficio, deve essere supportata da ulteriori elementi probatori
- Se l'Ufficio non indica elementi indiziari concreti a sostegno della presunzione del maggior corrispettivo, l'accertamento induttivo relativo alla plusvalenza può essere annullato
- L'onere di provare la sussistenza di elementi che giustifichino un maggior corrispettivo grava sull'Amministrazione, mentre il contribuente può confutare tali elementi con la prova contraria; bisogna verificare in concreto chi assume e prova i fatti rilevanti
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente la nullità degli atti tributari notificati: va esaminata la legittimità della notificazione e la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della pretesa fiscale
- In ipotesi di contrasto tra risultati del contenzioso in materia di registro e accertamenti in materia di imposte sui redditi, i giudici devono evitare di estendere l'efficacia del giudicato del registro al diverso profilo dell'imponibile IRPEF senza adeguata motivazione e senza considerare la diversa natura delle imposte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3960/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3962/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →