Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto un rimborso IVA concesso a Vacances Preferences Inc. relativo all'anno 2010, ritenendo che la società avesse operato quale intermediaria nell'acquisto in Italia di servizi di autonoleggio poi ceduti a agenzie di viaggio estere; poiché i servizi erano utilizzati in Italia, l'Amministrazione ha ritenuto sussistente la territorialità e quindi l'obbligo di fatturare con IVA, con conseguente recupero dell'imposta e delle sanzioni. La Commissione regionale del Lazio aveva invece ritenuto che la società fosse solo un intermediario privo di stabile organizzazione in Italia e che non sussistesse il presupposto di territorialità, accogliendo il ricorso della società; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, lett. f) e f) quinquies, del DPR n. 633/1972 (nella versione ratione temporis applicabile al periodo). La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le prestazioni di intermediazione riguardanti servizi di autonoleggio rese da soggetti esteri si considerano effettuate in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società intermediate a clienti finali che li utilizzano in Italia. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 7, lett. f)
"(le prestazioni di servizi) derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a) ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate"
Stabilisce che il criterio di territorialità per il noleggio di mezzi di trasporto è l'effettivo utilizzo in Italia: se il mezzo è utilizzato in Italia la prestazione è imponibile in Italia, anche se il prestatore è estero.
d.P.R. n. 633/1972, art. 7, lett. f) quinquies
"le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta"
Estende la regola di territorialità anche alle prestazioni di intermediazione: se l'operazione oggetto dell'intermediazione si considera effettuata in Italia, anche l'intermediazione è imponibile in Italia.
d.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter
Disciplina speciale per agenzie di viaggi e turismo (regime di massima imponibilità/ritenuta o regime speciale). Nel caso in esame è stata ritenuta inapplicabile perché la società canadese non aveva ceduto pacchetti turistici qualificabili come tali.
d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (art. 1, lett. c) e art. 5, comma 1)
Richiamato per stabilire il regime temporale: le modifiche introdotte si applicano alle operazioni effettuate dal 10 gennaio 2010, pertanto per il periodo d'imposta 2009 occorreva applicare la disciplina anteriore a tale data (cioè la disciplina ratione temporis richiamata dalla Corte).
Massime di principio
- Se i servizi di autonoleggio sono effettivamente utilizzati in Italia, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia anche se il prestatore è residente all'estero.
- L'attività di intermediazione collegata a servizi soggetti a territorialità italiana (es. noleggio auto utilizzate in Italia) segue la medesima regola: l'intermediazione è imponibile in Italia quando l'operazione mediata è effettuata in Italia.
- Il regime speciale per agenzie di viaggi (art. 74-ter) si applica solo a chi svolge effettivamente l'attività tipica di agenzia/tour operator (es. cessione di pacchetti); un mero intermediario che non cede pacchetti non rientra necessariamente in tale regime.
- La circostanza di essere senza stabile organizzazione in Italia o di avvalersi di un rappresentante fiscale non elimina, di per sé, la territorialità dell'IVA se il servizio è utilizzato in Italia.
- Occorre sempre verificare la normativa vigente ratione temporis: le regole da applicare sono quelle operative nel periodo in cui l'operazione è stata effettuata.
- In pratica, chi intermedia servizi utilizzati in Italia dovrebbe valutare l'obbligo di fatturare con IVA o, se errata la fatturazione senza imposta, essere esposto a rettifiche e recupero dell'IVA da parte dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3960/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3962/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3963/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →