Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 2007 per complessivi Euro 531.094,30 (disconoscimento di eccedenze IRES e sanzioni). Procedimentalmente la controversia verteva sulla ammissibilità del gravame dopo che la Commissione tributaria provinciale, con ordinanza di correzione materiale del dispositivo (da "accoglie" a "rigetta"), aveva cambiato l'esito del giudizio; questione principale: quale termine per proporre l'appello/impugnazione decorre dalla correzione (termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza da parte della cancelleria secondo art. 288, ultimo comma, c.p.c. e art. 121 disp. att. c.p.c., oppure il termine lungo decorrente dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di correzione fosse stata notificata dalla cancelleria il 14 marzo 2014 e che dunque, essendo avvenuta la notificazione a cura del cancelliere, fosse applicabile il termine ordinario per proporre l'impugnazione decorrente da quella notificazione. L'appello era stato notificato il 23 settembre 2014 ed è quindi risultato tardivo e inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato nella misura prevista.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma sostanziale richiamata per giustificare l'emissione della cartella esattoriale relativa a imposte dirette (atto impositivo contestato).
art. 287 c.p.c.
Previsione sulla correzione di errori materiali nelle decisioni (strumento utilizzato dalla Commissione territoriale per modificare il dispositivo).
art. 121 disp. att. c.p.c.
«l'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere»
La notificazione delle ordinanze di correzione materiale è eseguita d'ufficio dalla cancelleria; se tale notificazione è effettivamente eseguita, il termine ordinario per impugnare decorre dalla data di tale notificazione.
art. 288 c.p.c.
L'ultimo comma stabilisce che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dalla notificazione, ma la giurisprudenza interpreta questo riferimento in relazione all'art. 325/327 per stabilire se vada applicato il termine ordinario o quello lungo a seconda dell'avvenuta notificazione da parte della cancelleria.
art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo (sei mesi) per proporre impugnazioni decorrente dalla pubblicazione della sentenza; secondo la Corte, se la cancelleria non notifica l'ordinanza di correzione, può trovare applicazione il termine lungo dalla pubblicazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato nella giurisprudenza per riferire il termine ordinario cui si rinvia con l'art. 288; utile nel rapporto tra termine ordinario e termine lungo.
artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546
Norme del processo tributario citate nelle deduzioni sull'ammissibilità e sui termini di impugnazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze della ricorrente rispetto alla corretta applicazione dei termini in presenza di notificazione della correzione.
art. 360 c.p.c.
Elencazione dei motivi di cassazione; richiamato in relazione ai motivi dedotti dalla ricorrente (presunta violazione di norme sul termine per proporre il gravame).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater (contributo unificato)
Norma richiamata in dispositivo per l'ulteriore pagamento a carico del ricorrente relativo al contributo unificato dovuto in sede di cassazione.
Massime di principio
- Se l'ordinanza di correzione materiale di una sentenza è notificata dalla cancelleria, il termine ordinario per proporre impugnazione decorre dalla notificazione e non dalla pubblicazione; quindi l'appello/impugnazione deve essere proposto entro il termine breve decorrente da tale notificazione.
- Se la cancelleria non provvede alla notificazione dell'ordinanza di correzione, può invece trovare applicazione il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza; occorre verificare l'effettiva esecuzione della notificazione.
- La correzione che elimina un errore di redazione evidente e non incide sulla sostanza della decisione non riapre i termini di impugnazione; invece, se la correzione rivela un errore in iudicando o crea un obiettivo dubbio sul contenuto effettivo della decisione, la notificazione dell'ordinanza può far decorrere il termine ordinario di impugnazione.
- Nelle controversie tributarie è fondamentale controllare le date di pubblicazione e di eventuale notificazione a cura della cancelleria; conservare e produrre prova della notificazione può essere decisivo per la tempestività dell'impugnazione.
- L'eccezione di inammissibilità per tardività può essere rilevata anche d'ufficio: la parte che impugna deve quindi verificare con cura i termini e la modalità di notificazione prima di proporre il gravame.
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