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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3962/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore Pasqualone. La ricorrente contestava in particolare l'irricevibilità/erronea valutazione della domanda riconvenzionale di risarcimento (ritenuta generica), la mancata acquisizione della prova della necessità di demolire le opere abusive, la valutazione secondo cui la committente si era avvantaggiata delle opere realizzate e, infine, la mancata considerazione di ulteriori danni accertati in pregiudizio di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la domanda riconvenzionale per danni era proposta in termini generici e che le successive specificazioni sono state tardive e non idonee a sanarla, per cui il giudice di merito non era tenuto a provvedere sul risarcimento. Ha altresì ritenuto incensurabile, ad abundantiam, la valutazione della Corte d'appello sulla non necessità probatoria della demolizione e sul riconoscimento, a favore dell'appaltatore, di un equivalente pecuniario per le opere eseguite a regola d'arte e non contestate di cui la committente si era avvalsa. Infine la Corte ha richiamato il principio della retroattività della risoluzione (restitutio in integrum) ma la possibilità per l'appaltatore di ottenere corrispettivo per le opere effettivamente eseguite e godute dal committente.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c., comma 6

    Il termine/processo di specificazione delle domande riconvenzionali non è stato rispettato: specificazioni tardive non sanano la genericità iniziale, rendendo il giudice non obbligato a decidere sul risarcimento.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamata per distinguere le richieste nulle da quelle meramente generiche: domande risarcitorie generiche, se non nulle, non vincolano il giudice a provvedere su danni non concretamente descritti.

  • artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c.

    Norme sul risarcimento del danno e sulla quantificazione; la Corte ha applicato il principio che per ottenere il risarcimento è necessaria adeguata allegazione e prova del danno concreto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Richiamato nei motivi di cassazione relativi a violazione di norme e al vizio di motivazione; comunque i profili esaminati dalla Corte d'appello sono stati ritenuti non decisivi o esaminati ad abundantiam.

  • art. 1458 c.c.

    Principio della retroattività della risoluzione del contratto: effetto restitutorio, pur lasciando al contraente inadempiente la possibilità di ottenere corrispettivo per le opere eseguite e di cui il committente si sia avvalso.

  • art. 32 TUE; legge 10/1977; legge 47/1985

    Norme urbanistiche/edilizie richiamate nei motivi relativi alla necessità di demolizione di opere abusive: la Corte ha ritenuto che non fosse stato fornito un elemento probatorio tale da imporsi la demolizione e dunque non ha censurato la valutazione di merito.

  • artt. 2043, 2056 c.c.; artt. 873 e ss., art. 840 c.c.

    Norme richiamate in tema di responsabilità extracontrattuale e danni; la Corte ha ricordato che le allegazioni devono indicare concretamente i pregiudizi per ottenere risarcimento.

  • art. 1668 e ss. c.c.

    Richiamate in relazione a difetti/garanzie dell'opera: non hanno impedito il principio per cui l'appaltatore può ottenere corrispettivo per lavori eseguiti e utili al committente anche se il contratto è risolto.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Previsione procedurale del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, rilevata dalla Corte a titolo formale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamata in uno dei motivi sull'esercizio di diritti di risoluzione e conseguenze: la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per questioni processuali.

Massime di principio

  • In azioni risarcitorie la domanda deve descrivere concretamente i danni; formulazioni generiche del tipo 'risarcimento di tutti i danni' sono inidonee a obbligare il giudice a pronunciare sul risarcimento se non adeguatamente specificate e provate.
  • Le integrazioni o specificazioni tardive delle domande riconvenzionali (oltre i termini processuali rilevanti, es. art. 183 c.p.c.) non sanano la genericità iniziale e possono portare all'inammissibilità della domanda di risarcimento.
  • La risoluzione del contratto ha efficacia retroattiva (restitutio in integrum), ma l'appaltatore può comunque ottenere corrispettivo per le opere eseguite correttamente e di cui il committente si è avvalso.
  • Per ottenere l'ordine di demolizione di opere abusive occorre che la necessità sia provata e non assunta in astratto: la mera contestazione non basta se la prova è carente.
  • Il giudice di merito non è tenuto a decidere su richieste risarcitorie prive di adeguata allegazione e prova; eventuali valutazioni addotte dal giudice su punti non decisivi possono essere esaminate 'ad abundantiam' e ritenute non censurabili in cassazione.

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