Cassazione Civile, Sentenza n. 3960/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa contrattuale relativa all'esecuzione di lavori per la costruzione di una centrale di cogenerazione (contratto Centrale) e per l'adeguamento della strada di accesso (contratto Strada). Novastrade (poi Lunica) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 158.361,93 relativo ai SAL nn. 12 e 13 del contratto Centrale; Energy Recuperator ha proposto opposizione contestando l'esecuzione non a regola d'arte, ritardi e chiedendo in riconvenzionale il risarcimento per inadempienze anche del contratto Strada (danno quantificato in euro 272.568,99). Il Tribunale di Brescia ha parzialmente accolto l'opposizione e ridotto la somma dovuta a euro 82.952,87. Lunica ha appellato per ottenere la conferma del decreto; Energy ha proposto appello incidentale chiedendo integrazione della CTU sui SAL 12 e 13, restituzione di quanto pagato e risarcimenti. La Corte d'assise d'appello ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l'opposizione di Energy. In Cassazione Energy ha denunciato che la Corte d'appello avrebbe ecceduto i limiti dell'appello (violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e delle norme sugli specifici motivi d'appello), avrebbe applicato erroneamente il principio di compensazione richiamando il precedente a Sezioni Unite n. 23225/2016, e avrebbe ingiustamente negato l'integrazione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Energy Recuperator. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) la Corte d'appello non ha ecceduto il perimetro dell'appello, perché Lunica aveva contestato espressamente in appello la compensazione effettuata dal Tribunale tra il credito relativo al contratto Centrale e il minor credito relativo al contratto Strada; 2) la Corte d'appello ha correttamente escluso la compensazione perché Energy non aveva provato di aver pagato l'importo di euro 75.409,06 ed inoltre il rapporto relativo ai SAL del contratto Strada era stato devoluto a giudizio arbitrale (e il credito risultava quindi dipendente da un separato procedimento), per cui la compensazione giudiziale non poteva fondarsi su un credito non definitivamente accertato, richiamando coerentemente il principio espresso dalle sezioni unite n. 23225/2016; 3) il diniego di integrare la CTU non è censurabile in Cassazione, essendo risultato motivato dalla Corte d'appello come esercizio del potere discrezionale (la richiesta era stata ritenuta esplorativa e non adeguatamente specifica rispetto ai SAL 12 e 13). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio a favore della controricorrente (liquidate in euro 5.800 oltre oneri), e rilevata l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
Rilevata ma non violata: la Corte d'appello non ha ecceduto nella pronuncia rispetto a quanto dedotto dalle parti; è stato rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Riferito al principio del tantum devolutum quantum appellatum: la Corte d'appello ha ritenuto che la questione oggetto di compensazione fosse compresa nell'impianto dell'appello, perciò non ha violato il limite della devoluzione dell'appello.
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello; la Corte d'appello ha ritenuto sufficientemente specifiche le censure proposte da Lunica.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione contraddittoria). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Principio della compensazione giudiziale: richiede l'accertamento del controcredito da parte del giudice che la dichiara; non può fondarsi su crediti la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio non definitivo.
Sentenza a Sezioni Unite n. 23225/2016
la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo
La Corte d'appello ha applicato correttamente il precedente: non è ammessa la compensazione se il controcredito è rimesso a procedimento arbitrale o a separato giudizio non definitivo.
Norme sul mezzo di prova e sulla valutazione delle prove: la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nella valutazione della richiesta di integrazione della CTU e nella valutazione delle prove documentali e testimoniali.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Disposizione relativa al contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può esaminare e riformare punti della sentenza di primo grado purché le questioni siano comprese nei motivi di impugnazione; l'appello non consente al giudice di pronunciarsi su temi totalmente estranei alla devoluzione.
- La compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. richiede che il controcredito sia accertato dal medesimo giudice o sia già divenuto definitivo; non è possibile compensare con crediti la cui esistenza dipende dall'esito di un separato procedimento ancora pendente (incluso l'arbitrato) prima del relativo accertamento definitivo.
- Se una parte intende chiedere la restituzione di somme per compensazione o pagamenti, è fondamentale provare l'effettivo pagamento o l'esistenza definitiva del credito altrimenti la domanda può essere respinta.
- La clausola compromissoria/avvio di procedimento arbitrale può incidere sulla possibilità del giudice statale di decidere questioni di controcredito e sulla ammissibilità della compensazione; in presenza di questioni devolute all'arbitrato il giudice statale deve astenersi dal dichiarare compensazioni basate su quei crediti.
- La richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio non è automatica: il giudice di merito esercita un potere discrezionale e può rifiutare l'integrazione se la richiesta è generica o esplorativa; per ottenere l'integrazione è utile formulare contestazioni specifiche e produrre elementi documentali e testimoniali mirati.
- In fase di appello e di cassazione è essenziale predisporre motivi specifici e ben circostanziati; censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione probatoria difficilmente ottengono accoglimento se il giudice di merito ha fornito motivazione adeguata e congrua.
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