Cassazione Civile, Ordinanza n. 00306/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva disposto la cancellazione della causa e l'estinzione del giudizio. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, perché la procura speciale allegata al ricorso per cassazione, pur recando una data successiva al decreto impugnato, non conteneva alcuna attestazione del difensore circa la sua successività rispetto alla comunicazione del provvedimento, ma solo l'autenticazione della firma con la dicitura "È autentica".
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando il principio secondo cui, nei procedimenti soggetti all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarlo espressamente, potendo tale certificazione cumularsi con l'autenticazione della firma. Poiché nel caso concreto mancava tale certificazione, non è stata esaminata nel merito la censura sull'estinzione del giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, non avendo la parte intimata svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro di legittimità per la censura di violazione di legge
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
prevede, a pena di inammissibilità, che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale data di rilascio
d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1
richiamato ai fini dell'applicabilità del rito speciale ai procedimenti introdotti dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge
norma di conversione del d.l. n. 13/2017 richiamata per la disciplina applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve risultare conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, può essere resa anche con un'unica sottoscrizione del difensore, purché da essa risulti sia l'autenticità della firma del conferente sia la successività della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La mera autenticazione della firma del cliente, priva di un'esplicita attestazione sulla data della procura, non è sufficiente a evitare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto della speciale procura, la Corte non esamina i motivi di merito e può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la disciplina speciale dell'art. 35-bis opera come filtro processuale rigoroso, la cui inosservanza determina una sanzione processuale di inammissibilità.
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