Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09530/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da tre investimenti in obbligazioni Lehman Brothers compiuti nell'ambito di un rapporto di gestione patrimoniale intercorso tra gli investitori e la banca. I clienti avevano prima promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e poi citato la banca chiedendo, in via principale, la nullità e/o annullabilità del contratto di gestione e degli ordini conseguenti, in subordine l'annullamento per vizio del consenso, in ulteriore subordine la risoluzione per grave inadempimento e, comunque, il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dei clienti, dichiarando risolti gli ordini di acquisto e condannando la banca alla restituzione del capitale residuo investito. In cassazione la banca ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato la clausola contrattuale di deroga al preventivo assenso; 2) violazione degli artt. 21 e 24 TUF, dell'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 1453 c.c., sostenendo che, in presenza di gestione patrimoniale e di investimenti in corporate bonds, non vi fosse un obbligo di informativa attiva ulteriore; 3) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 2697 c.c., contestando la ripartizione dell'onere probatorio e la presunzione di deficit informativo; 4) violazione dell'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, negando l'esistenza di un obbligo informativo continuativo sull'aggravamento del rischio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato che la rinuncia al preventivo assenso non esonera dagli obblighi informativi, che la banca non aveva provato l'adempimento degli obblighi di informazione passiva, attiva e di monitoraggio, e che l'inadempimento era grave e causalmente rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibile o comunque non decisivo il primo motivo, perché la censura non colpiva tutti i profili posti a base della decisione di appello; ha escluso che la clausola di deroga al preventivo assenso comportasse rinuncia all'informazione attiva; ha confermato che gli obblighi informativi dell'intermediario restano integri anche nella gestione patrimoniale e che la banca non aveva assolto l'onere di provare di aver informato correttamente i clienti, di averne verificato la comprensione e di averli tempestivamente avvisati dell'aggravamento del rischio e dell'uscita dei titoli dalla lista Patti Chiari; ha inoltre ribadito la presunzione di nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio dell'investitore, non vinta da prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la causa di merito

  • art. 1418 c.c.

    invocato dagli investitori per la nullità del contratto di gestione e degli ordini di acquisto

  • artt. 1427 e ss. c.c.

    invocati dagli investitori per l'annullabilità per dolo o errore essenziale

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    richiamati per la domanda di risoluzione per grave inadempimento e per il requisito della non scarsa importanza

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    considerato fonte degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nei rapporti di intermediazione finanziaria

  • art. 24 d.lgs. n. 58/1998

    evocato dalla ricorrente nel quadro degli obblighi dell'intermediario, senza esito favorevole

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    ritenuto non limitativo degli obblighi informativi; la Corte afferma che l'informazione attiva permane e che il monitoraggio del rischio può essere dovuto in corso di rapporto

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato per il dovere di verificare la comprensione dell'operazione da parte dell'investitore e la relativa adeguatezza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la banca, gravata dall'onere, non ha provato l'adempimento

  • art. 2038 c.c.

    richiamato per la disciplina degli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione dei contratti di investimento

  • art. 1243 c.c.

    richiamato per la compensazione legale tra crediti restitutori reciproci, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura è stata ritenuta priva di decisività perché non incideva su tutti i fatti posti a base della decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per violazione di legge nei motivi secondo, terzo e quarto

Massime di principio

  • Nella gestione individuale di portafoglio, la clausola con cui il cliente dispensa l'intermediario dal preventivo assenso all'acquisto di specifici strumenti finanziari non vale come rinuncia agli obblighi informativi previsti dalla legge e dalla normativa Consob.
  • L'autonomia gestionale riconosciuta all'intermediario non può tradursi in una delega in bianco: permangono obblighi di informazione passiva, informazione attiva, corretta profilatura del cliente e verifica della comprensione dell'operazione.
  • In materia di intermediazione finanziaria, il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca genera una presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subito dall'investitore, presunzione superabile solo con prova contraria dell'intermediario.
  • La valutazione di adeguatezza dell'investimento non esaurisce gli obblighi dell'intermediario: l'adeguatezza non elimina il dovere di fornire una informazione completa e concreta sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario.
  • L'intermediario che abbia assunto obblighi di monitoraggio continuativo del portafoglio deve dimostrare di aver tempestivamente informato il cliente dell'aggravamento del rischio e delle variazioni rilevanti del titolo durante tutta la durata del rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non singole questioni giuridiche o argomentazioni difensive; la censura è inammissibile o non decisiva se non colpisce tutti i fondamenti della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.