Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla capitalizzazione della pensione integrativa erogata al momento del pensionamento. Il contribuente, qualificandosi come "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo", ha sostenuto che le somme derivanti dalla capitalizzazione della pensione dovessero essere assoggettate a tassazione separata e calcolate sul netto, con applicazione della riduzione dell'imponibile all'87,5%. Ha quindi impugnato il diniego di rimborso. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato la domanda del contribuente, ritenendo che, al momento dell'erogazione avvenuta nel 2007, la disciplina previgente invocata non fosse più applicabile. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, dell'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000 e degli artt. 16, 48 e 6 del TUIR, sostenendo che la base imponibile dovesse comunque essere ridotta all'87,5% per le prestazioni periodiche e che tale criterio dovesse riflettersi anche sulla capitalizzazione della pensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui, per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica, la disciplina vigente dal 10 gennaio 2001 e, poi, dal 10 gennaio 2004 non consente più di applicare la riduzione del 12,5% sull'imponibile come nella disciplina previgente. La prestazione in esame, inoltre, essendo una dazione una tantum e non un trattamento periodico, non beneficia del regime di riduzione all'87,5% previsto solo per le prestazioni periodiche assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di tassazione agevolata, ma ritenuto non utile a superare la disciplina applicabile ratione temporis.
La Corte evidenzia che dal 10 gennaio 2001 la disciplina previgente è stata sostituita e non era più applicabile al momento dell'erogazione.
art. 16 TUIR d.P.R. n. 917/1986
Norma invocata dal ricorrente in tema di tassazione separata, ma non idonea a fondare la riduzione dell'imponibile pretesa.
art. 48 TUIR d.P.R. n. 917/1986
La Corte afferma che il regime originario con imponibile all'87,5% è stato superato dalla disciplina successiva e non si applica alla prestazione in esame.
art. 6 TUIR d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente nel motivo, senza incidere sull'esito della controversia.
Richiamato per la trattazione camerale e per il rinvio alla sezione ordinaria.
Richiamato per l'avvio del ricorso alla trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le prestazioni pensionistiche complementari devono essere tassate secondo la disciplina vigente al momento dell'erogazione, senza poter applicare regimi agevolativi previgenti ormai abrogati o sostituiti.
- La riduzione dell'imponibile all'87,5% opera solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e, in particolare, per le prestazioni periodiche; non si estende alle erogazioni una tantum o alla capitalizzazione della pensione se la legge applicabile non lo consente.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che invochi un trattamento fiscale più favorevole deve confrontarsi con la disciplina ratione temporis applicabile e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla propria tesi.
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