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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla capitalizzazione della pensione integrativa erogata al momento del pensionamento. Il contribuente, qualificandosi come "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo", ha sostenuto che le somme derivanti dalla capitalizzazione della pensione dovessero essere assoggettate a tassazione separata e calcolate sul netto, con applicazione della riduzione dell'imponibile all'87,5%. Ha quindi impugnato il diniego di rimborso. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato la domanda del contribuente, ritenendo che, al momento dell'erogazione avvenuta nel 2007, la disciplina previgente invocata non fosse più applicabile. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, dell'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000 e degli artt. 16, 48 e 6 del TUIR, sostenendo che la base imponibile dovesse comunque essere ridotta all'87,5% per le prestazioni periodiche e che tale criterio dovesse riflettersi anche sulla capitalizzazione della pensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui, per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica, la disciplina vigente dal 10 gennaio 2001 e, poi, dal 10 gennaio 2004 non consente più di applicare la riduzione del 12,5% sull'imponibile come nella disciplina previgente. La prestazione in esame, inoltre, essendo una dazione una tantum e non un trattamento periodico, non beneficia del regime di riduzione all'87,5% previsto solo per le prestazioni periodiche assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le prestazioni pensionistiche complementari devono essere tassate secondo la disciplina vigente al momento dell'erogazione, senza poter applicare regimi agevolativi previgenti ormai abrogati o sostituiti.
  • La riduzione dell'imponibile all'87,5% opera solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e, in particolare, per le prestazioni periodiche; non si estende alle erogazioni una tantum o alla capitalizzazione della pensione se la legge applicabile non lo consente.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che invochi un trattamento fiscale più favorevole deve confrontarsi con la disciplina ratione temporis applicabile e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla propria tesi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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