Cassazione Civile, Ordinanza n. 22774/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 2005 tra un comune e una società operante nel settore eolico, relativa a misure compensative patrimoniali connesse alla realizzazione di un parco eolico. Il comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute per alcune annualità; la società aveva proposto opposizione eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Parallelamente, davanti al giudice amministrativo, le società avevano chiesto l'accertamento dell'inadempimento del comune all'obbligo di rinegoziazione e adeguamento della convenzione alla normativa sopravvenuta, nonché la declaratoria del legittimo rifiuto di pagare somme pretese dal comune e l'assenza di interessi o danni. Il comune, a sua volta, aveva chiesto l'accertamento della validità della convenzione e la condanna al pagamento delle misure compensative. Il TAR, pur ritenendo che la materia fosse patrimoniale e collocata a valle dell'accordo, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione limitatamente ad una delle domande riconvenzionali. In Cassazione, le società e il Pubblico Ministero hanno sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario; il comune ha aderito solo in parte, sostenendo che la domanda relativa alla rinegoziazione implicasse poteri autoritativi e dunque giurisdizione amministrativa. Il ricorso mirava quindi a stabilire quale giudice fosse competente su tutte le domande connesse alla convenzione e agli effetti della rinegoziazione imposta dalla legge del 2018.
La decisione
La Corte ha riqualificato il provvedimento del TAR come ordinanza, utile a sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione sull'intera controversia, e ha dichiarato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha ritenuto che tutte le domande dedotte fossero questioni meramente patrimoniali sorte a valle della convenzione del 2005, senza coinvolgimento dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. La rinegoziazione prevista dall'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018 è stata letta come obbligo privatistico, non come esercizio di potestà pubbliche. Ne è conseguita la conferma della devoluzione al giudice ordinario delle domande sul credito, sulla rinegoziazione, sull'eccezione di inadempimento e sugli accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010
La giurisdizione esclusiva amministrativa non ricorre quando la controversia riguarda soltanto profili patrimoniali a valle di un accordo sostitutivo e non investe la conclusione dell'accordo né l'esercizio di poteri autoritativi.
Il giudice amministrativo che si ritenga privo di giurisdizione deve rimettere la questione alle Sezioni Unite, ma la Corte decide sull'intera controversia quando le domande sono connesse e non scindibili ai fini della giurisdizione.
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
Nel sistema della translatio iudicii, il giudice successivo non può a sua volta declinare la giurisdizione, ma deve investire la Corte di cassazione del conflitto.
art. 1, comma 953, L. 30 dicembre 2018, n. 145
fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010
L'obbligo di revisione degli accordi preesistenti è di natura contrattuale/privatistica e non implica, di per sé, l'esercizio di poteri autoritativi da parte del comune.
L'inadempimento dell'obbligo di rinegoziazione può legittimare l'eccezione di inadempimento nel rapporto contrattuale.
È menzionato per la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione della questione pregiudiziale sulla validità della convenzione.
È la forma camerale di trattazione del regolamento di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La pretesa riconduzione della controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa è stata esclusa perché la lite non riguardava l'esercizio di poteri pubblicistici ma obbligazioni patrimoniali.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi principalmente in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
- Le controversie che attengono esclusivamente a obblighi patrimoniali derivanti da un accordo già concluso e che si collocano a valle dell'accordo appartengono al giudice ordinario, se non è in discussione l'esercizio di poteri autoritativi o la formazione dell'accordo stesso.
- L'obbligo di rinegoziazione imposto da una norma di legge a rapporti convenzionali preesistenti può avere natura privatistica e non trasformare la controversia in una lite sull'esercizio di pubblici poteri.
- Quando nel medesimo processo vi sono domande cumulate e giudizi riuniti connessi ai fini della giurisdizione, la decisione sulla giurisdizione deve riguardare l'intera controversia per assicurare una soluzione definitiva e vincolante.
- L'eccezione di inadempimento e le domande di accertamento della debenza o non debenza di somme restano nel perimetro della giurisdizione ordinaria se presuppongono soltanto la verifica del rapporto contrattuale e del relativo quantum debeatur.
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