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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06516/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da domande di alcuni lavoratori finalizzate a ottenere l’integrale computo del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate sin dall’assunzione. La Corte d’appello aveva confermato la nullità delle clausole collettive che escludevano tale computo, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all’anzianità integrale e aveva respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con i primi quattro, poi oggetto di rinuncia parziale, erano devolute censure di merito. Con il quinto motivo la società ha denunciato violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per tutti i lavoratori, nonostante la riforma del 2012 non garantisse, secondo la ricorrente, una tutela talmente forte da escludere il timore del recesso e quindi la sospensione del termine prescrizionale. La società ha inoltre chiesto la trattazione in pubblica udienza del quinto motivo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della rinuncia parziale agli atti limitata a tali censure, precisando che non si tratta di estinzione ex art. 391 c.p.c. Il quinto motivo è rigettato nei confronti di tre lavoratori, mentre è accolto nei confronti di due lavoratori. Per questi ultimi la Corte, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiara prescritte soltanto le somme maturate prima del 18 luglio 2007, perché per esse la prescrizione era già maturata al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012; resta invece fermo il diritto alle somme maturate successivamente, poiché per tali crediti la prescrizione non era ancora compiuta e, in base al nuovo assetto dell’art. 18, il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Le spese sono compensate per metà e la restante metà è posta a carico della società.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia parziale agli atti

    La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non segue il regime della rinuncia al ricorso e non comporta estinzione del giudizio rispetto a quei motivi, ma rende superflua la decisione nel merito delle censure rinunciate.

  • art. 391 c.p.c.

    richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio

    Non è la norma applicabile alla rinuncia parziale ai motivi; per tali motivi la conseguenza è l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non l’estinzione del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La rinuncia ai motivi determina il venir meno dell’interesse a coltivarli, con conseguente inammissibilità delle censure residue rinunciate.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti periodici di lavoro la decorrenza della prescrizione dipende dal regime di stabilità del rapporto: nel nuovo assetto post-2012, per i crediti non già prescritti, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro privo di stabilità, ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma.

  • art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970

    La riforma del 2012 ha eliminato, per molte ipotesi, la tutela di stabilità piena del rapporto, incidendo sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in corso di rapporto.

  • l. n. 92/2012

    La riforma viene assunta come discrimine temporale: per i crediti non prescritti alla sua entrata in vigore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto; restano prescritti i crediti già estinti anteriormente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accogliendo in parte il motivo, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo la loro entrata in vigore, fissata al 23 ottobre 2022.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di parziale accoglimento non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non determina estinzione del giudizio, ma rende quei motivi improcedibili/inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse; la disciplina è diversa dalla rinuncia al ricorso e non richiede necessariamente la formalità propria di quest’ultima.
  • In tema di prescrizione dei crediti retributivi periodici nel rapporto di lavoro subordinato, la decorrenza va collegata alla possibilità effettiva di far valere il diritto: quando il rapporto non è assistito da un regime di stabilità sufficiente a escludere il timore del licenziamento, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma.
  • La riforma del sistema di tutela contro il licenziamento operata nel 2012 è assunta come elemento decisivo per escludere, per il futuro, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, salva la permanenza della prescrizione già maturata prima della riforma.
  • Quando l’accoglimento del ricorso richiede soltanto una diversa applicazione del diritto su un fatto già pacifico, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio.
  • La liquidazione delle spese di legittimità segue i parametri vigenti al momento in cui si esauriscono le prestazioni professionali rilevanti, anche nel rito camerale, se esse si collocano dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto tariffario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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