Sentenza n. 1756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1486 del 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva annullato il divieto prefettizio di esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Prefettura aveva vietato l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente sulla base dell'art. 3 del d.P.R. n. 480/2001 e dell'art. 11 TULPS, valorizzando il rapporto di convivenza della titolare con una persona ritenuta socialmente pericolosa, nonché i rapporti con il padre di quest'ultima, destinatario di un avviso orale e gravato da procedimenti penali. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento fosse intervenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della SCIA e che, dopo tale termine, potessero rilevare soltanto fatti nuovi, successivi sul piano fenomenologico, oltre che ravvisando difetto di istruttoria e motivazione per la mancata considerazione dell'incensuratezza della titolare, della sua qualità di madre di una figlia minore e del contesto territoriale. Le amministrazioni appellanti hanno dedotto la falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 480/2001 e dell'art. 11 TULPS, nonché la carente valutazione della documentazione istruttoria. Hanno sostenuto che il potere prefettizio può essere esercitato anche oltre i sessanta giorni quando le esigenze di pubblica sicurezza siano sopravvenute, dovendosi considerare sopravvenuta l'acquisizione degli elementi conoscitivi da parte dell'autorità, anche se riferiti a circostanze fattuali pregresse. Hanno inoltre contestato il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando la presenza di numerosi e circostanziati elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non era possibile individuare con sufficiente certezza la data di trasmissione della SCIA alla Prefettura: le allegazioni delle parti erano contraddittorie, la data indicata dall'appellata era incompatibile con la documentazione e con la sequenza degli accertamenti, mentre l'amministrazione aveva richiamato un allegato non rinvenibile nel fascicolo. Tale incertezza impediva di ritenere dimostrata la tardività dell'esercizio del potere. La Sezione ha inoltre chiarito che, ove il provvedimento sia adottato oltre il termine di sessanta giorni, la sopravvenienza richiesta dall'art. 3 del d.P.R. n. 480/2001 riguarda il momento dell'emersione o acquisizione degli elementi conoscitivi, non necessariamente la posteriorità dei fatti materiali cui tali elementi si riferiscono. Sono quindi sopravvenuti anche elementi relativi a circostanze pregresse, se acquisiti oltre il termine, in particolare quando l'attività conoscitiva sia stata completata in esito al contraddittorio procedimentale e alle osservazioni dell'interessata. Quanto al merito del giudizio di inaffidabilità, il Collegio ha ritenuto non illogico né irragionevole il provvedimento, alla luce della convivenza con persona socialmente pericolosa, del controllo effettuato nel 2023 con il padre di quest'ultima e degli ulteriori elementi dai quali emergeva la sostanziale riconducibilità dell'attività ai soggetti controindicati. Le circostanze soggettive dedotte dalla titolare, quali l'incensuratezza, la maternità e il contesto territoriale, non erano idonee a neutralizzare il collegamento rilevante con esigenze di sicurezza pubblica; in presenza di un'attività soggetta ad autorizzazione di polizia, tali interessi individuali diventano recessivi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480
Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il termine di sessanta giorni delimita l'esercizio ordinario del potere, ma non impedisce l'intervento successivo quando emergano sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. La sopravvenienza attiene al momento dell'acquisizione o emersione degli elementi conoscitivi, anche se riferiti a fatti materiali anteriori, soprattutto quando l'acquisizione sia conseguenza del contraddittorio procedimentale.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il potere prefettizio consente di impedire l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia quando ricorrano motivate esigenze di pubblica sicurezza e risultino elementi idonei a fondare un giudizio prognostico serio e non remoto di inaffidabilità o cattiva condotta collegata all'attività.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio e il contraddittorio procedimentale possono comportare ulteriori acquisizioni conoscitive, che rilevano ai fini della verifica delle sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, anche mediante compensazione nei casi previsti dalla legge.
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla peculiarità della fattispecie, in conformità ai principi risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Massime di principio
- Nel regime della SCIA per l'attività di rimessa o noleggio di veicoli, il termine di sessanta giorni previsto per l'intervento prefettizio decorre dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal Comune; la tardività dell'intervento deve essere dimostrata mediante l'individuazione certa di tale momento.
- Il potere prefettizio di sospendere o vietare un'attività per esigenze di pubblica sicurezza può essere esercitato anche dopo il termine di sessanta giorni quando emergano esigenze sopravvenute. La sopravvenienza riguarda l'acquisizione o l'emersione degli elementi conoscitivi da parte dell'amministrazione e non richiede che siano successivi anche i fatti materiali cui tali elementi si riferiscono.
- L'acquisizione di ulteriori informazioni dopo le osservazioni dell'interessato, necessaria per verificare le sue deduzioni nel contraddittorio procedimentale, può integrare la sopravvenienza richiesta per l'esercizio tardivo del potere di pubblica sicurezza.
- Nel giudizio sull'affidabilità del titolare di un'attività soggetta ad autorizzazione di polizia, l'amministrazione deve muovere dagli elementi di fatto e compiere una valutazione complessiva, ragionevole e non illogica, dalla quale emerga un pericolo serio e non remoto di inaffidabilità o cattiva condotta inerente all'attività.
- Le circostanze soggettive favorevoli del titolare non impongono il mantenimento dell'attività quando risultino collegamenti sostanziali con soggetti controindicati e le esigenze di sicurezza pubblica siano concretamente prevalenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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