Cassazione Civile, Ordinanza n. 20583/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione IVA, imposta sostitutiva, sanzioni e interessi, ritenendo decaduta una contribuente dai benefici "prima casa" perché non aveva trasferito la residenza nel Comune di Veronella entro 18 mesi dal rogito. La contribuente aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile abitativo e, con coevo atto di mutuo, aveva fruito dell’imposta sostitutiva ridotta. I giudici di merito hanno annullato gli avvisi: la CTP ha ritenuto che, pur mancando il trasferimento di residenza, spettasse ugualmente l’agevolazione perché la contribuente svolgeva attività lavorativa nello stesso Comune; la CTR ha confermato, aggiungendo che la dichiarazione resa nell’atto circa l’impegno a trasferire la residenza integrava una condizione risolutiva impossibile, da considerarsi non apposta, ed era comunque frutto di errore scusabile emendabile in giudizio, con prova piena della diversa condizione agevolativa e rilievo del mancato contraddittorio preventivo. L’Agenzia ha proposto un solo motivo per violazione di norme tributarie e della disciplina dell’agevolazione "prima casa", sostenendo che i requisiti soggettivi devono risultare dall’atto notarile e che, mancato il requisito dichiarato, non si può invocare ex post un diverso presupposto agevolativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell’Agenzia non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva soltanto accertato ex post la sussistenza di un requisito alternativo all’interno dell’agevolazione, ma aveva soprattutto qualificato la dichiarazione resa in atto come errore scusabile, riconoscibile ed emendabile in sede contenziosa, valorizzando anche il profilo del contraddittorio preventivo. Poiché il motivo di ricorso si limitava a contestare la possibilità di sostituire la condizione dichiarata con un’altra, senza aggredire il fondamento effettivo della decisione, la Corte non ha esaminato il merito della correttezza giuridica della sentenza di appello. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
Tabella A, parte seconda, n. 21, allegata al d.P.R. n. 633/1972
norma agevolativa richiamata come base del beneficio "prima casa" in materia di IVA; la Corte la menziona solo nel perimetro della censura proposta, senza una nuova interpretazione di merito
art. 1-bis, commi 6 e 8, d.l. n. 168/2004, conv. in L. n. 191/2004
norma invocata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, in combinato disposto con la disciplina agevolativa; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale perché il motivo è dichiarato inammissibile
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamata quale disciplina dei requisiti per l’agevolazione "prima casa"; la Corte la cita per descrivere il motivo dell’Agenzia e il quadro normativo, senza applicarla nel merito
evocato dalla CTR e discusso dalla Corte come norma richiamata per qualificare come impossibile la condizione relativa al trasferimento di residenza; la Cassazione osserva però che questo è solo uno dei profili della decisione, non l’unico fondamento della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del ricorso per cassazione
art. 6, comma 2, Statuto del contribuente
richiamato dalla CTR come base del doveroso contraddittorio preventivo che avrebbe potuto consentire l’emersione del corretto presupposto agevolativo prima del contenzioso
art. 10 Statuto del contribuente
citato dalla CTR in collegamento con il contraddittorio preventivo e i doveri di collaborazione e buona amministrazione nei rapporti con il contribuente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestarne un profilo solo apparente o marginale.
- In materia di agevolazioni tributarie, il giudizio di legittimità non può sostituire la motivazione del ricorrente a quella del giudice di merito: occorre aggredire il preciso fondamento logico-giuridico della decisione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione anche sulla emendabilità della dichiarazione resa in atto per errore scusabile, il motivo di ricorso che contestI solo la possibilità di valorizzare un requisito agevolativo diverso non coglie la ratio decidendi.
- La verifica della spettanza di un’agevolazione non si esaurisce nel dato formale della dichiarazione notarile, quando il giudice accerti che la dichiarazione sia stata resa per errore scusabile e sia emendabile in giudizio; tale accertamento costituisce un autonomo fondamento decisorio da specificamente censurare.
- L’omessa attivazione del contraddittorio preventivo può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento rilevante nella ricostruzione della vicenda fiscale e nella valutazione della correttezza dell’azione amministrativa, sebbene nel caso deciso ciò sia rimasto assorbito nella declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2021 del 19/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →