Cassazione Civile, Ordinanza n. 17998/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di domande proposte da alcuni dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere somme dovute in base al CCNL applicabile al rapporto di lavoro. In particolare, i giudici di merito avevano riconosciuto: a) il diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario, ritenendo provata la richiesta prevista dall'art. 80 del CCNL; b) il diritto al pagamento di € 30 mensili previsto dall'art. 29 del CCNL per l'omesso versamento al fondo sanitario integrativo Fisav, ritenendo che tale importo spettasse anche in caso di versamento tardivo e che dovessero essere rimborsate le spese mediche non coperte durante il periodo di carenza della copertura; c) il diritto alla differenza di rendimento delle quote del Fondo Fon.Te., con pronuncia qualificata come condanna generica. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 29 del CCNL, sostenendo che i € 30 fossero dovuti solo in caso di mancato versamento e non anche di ritardo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello, tra cui la decadenza per mancata specifica indicazione del CCNL e la questione della detraibilità fiscale delle spese mediche; 3) violazione degli artt. 414 n. 5 e 421 c.p.c., assumendo che la domanda del lavoratore fosse inammissibile per non aver identificato il CCNL e contestando il potere del giudice di acquisire d'ufficio il contratto collettivo; 4) violazione dell'art. 15 T.U.I.R. e dell'art. 1227 c.c. per non aver escluso il risarcimento delle spese mediche detraibili; 5) violazione degli artt. 414 n. 5 e 115 c.p.c., deducendo che il lavoratore non avesse provato il diritto al rimborso delle spese mediche; 6) violazione dell'art. 414 n. 5 c.p.c. in relazione alla condanna al risarcimento del danno da perdita di rendimento del Fondo Fon.Te., per asserita mancanza di allegazione e prova della performance. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ritardato versamento del contributo sanitario non esclude la penale né il rimborso delle prestazioni non coperte; ha rigettato congiuntamente secondo e terzo motivo perché il CCNL era stato comunque indicato e trascritto negli atti e, in ogni caso, nel rito del lavoro il giudice può acquisire d'ufficio il testo del contratto collettivo; ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto perché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e della prova del danno, non consentita in sede di legittimità, e perché il dedotto travisamento della prova non era configurato nei termini richiesti dalla giurisprudenza richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva già confermato quella di primo grado favorevole ai lavoratori. In particolare, ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 29 del CCNL che impone il pagamento dell'importo sostitutivo/penale anche in caso di ritardo nel versamento dei contributi al fondo sanitario, ha escluso la fondatezza delle eccezioni processuali sulla mancata indicazione del CCNL e ha considerato inammissibili le censure sulla prova del danno e sulla quantificazione delle somme dovute, perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del DPR n. 115/2002, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
€ 30,00 mensili per 14 mensilità; contributo di 10 € mensili per ciascun lavoratore; pagamento dei contributi quale condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni
L'obbligo di versamento al fondo sanitario integrativo integra parte del trattamento economico; il mancato o tardivo versamento fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'importo sostitutivo/penale e non esclude il rimborso delle prestazioni non coperte nel periodo di carenza.
art. 80 CCNL
La Corte d'appello aveva ritenuto provata la richiesta necessaria per il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario; il motivo di ricorso non ha scalfito tale accertamento.
È stata esclusa l'omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello.
Nel rito del lavoro la mancata o errata indicazione del contratto collettivo applicabile non determina, di per sé, nullità del ricorso introduttivo quando il CCNL sia comunque individuabile e/o acquisibile d'ufficio dal giudice.
Il giudice del lavoro può acquisire d'ufficio il testo integrale del contratto collettivo, quando ciò sia indispensabile per decidere e senza supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi della domanda.
Richiamato in relazione all'onere probatorio del lavoratore, ritenuto assolto nella misura sufficiente dalla produzione di schede riassuntive del contratto collettivo.
art. 15 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La censura sul mancato riconoscimento della detraibilità fiscale delle spese mediche è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non risarcibilità di spese mediche detraibili; la Corte non ha accolto la doglianza.
La censura di travisamento della prova è stata respinta perché in realtà mirava a contestare l'accertamento di merito sul danno.
Richiamato dalla Corte per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio eventualmente azionabile in revocazione per errore di fatto, non in cassazione come semplice riesame del merito.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'omessa o inesatta indicazione del contratto collettivo applicabile non determina automaticamente la nullità del ricorso se il CCNL è comunque individuabile in atti o acquisibile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
- Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire il testo del contratto collettivo, ma tale potere non supplisce alla totale mancanza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
- Quando la disciplina collettiva collega a un omesso versamento contributivo una prestazione sostitutiva o sanzionatoria, il ritardo nell'adempimento non elimina di per sé l'obbligo di pagamento se la funzione della clausola è anche quella di coprire il periodo di mancata protezione del lavoratore.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o del danno sono inammissibili se non denunciano un vero vizio processuale o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il travisamento della prova, quando consista in un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non integra di regola un vizio da far valere in cassazione come mero riesame del merito, ma può rilevare come errore di fatto nei casi previsti per la revocazione.
- La contestazione sulla detraibilità fiscale o sulla quantificazione di voci di danno non è scrutinabile in cassazione se la decisione di merito ha già accertato l'esistenza del pregiudizio e la doglianza si traduce in una diversa lettura del materiale probatorio.
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