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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05528/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (aventi diritto equa riparazione)

La controversia

Alcuni soggetti, poi in parte sostituiti dagli eredi di uno dei ricorrenti deceduto in corso di causa, avevano chiesto alla Corte d'appello il pagamento dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1988 e chiusa solo nel 2019, quindi durata per oltre trent'anni. In sede monitoria era stato liquidato un importo per ciascun istante, ma il Ministero aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo tardiva la domanda, perché il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 L. n. 89/2001 sarebbe decorso dalla scadenza di sei mesi dal deposito del decreto di chiusura del fallimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, degli artt. 118, 119 e 26 del r.d. n. 267/1942 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, poiché la procedura era stata aperta sotto il vecchio regime fallimentare, il decreto di chiusura sarebbe divenuto definitivo solo dopo il decorso del termine annuale di impugnazione, oltre alla sospensione feriale, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha chiarito che, per una procedura fallimentare dichiarata nel 1988, il regime applicabile alla definitività del decreto di chiusura è quello previgente alla riforma del 2006/2007, per effetto della disciplina transitoria. In tale regime, in mancanza di comunicazione del decreto, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla modifica del 2009, pari ad un anno, con applicazione anche della sospensione feriale; non opera invece il diverso termine collegato alla nuova disciplina fallimentare. Tenendo conto anche delle ulteriori sospensioni emergenziali del 2020, il decreto di chiusura è stato considerato definitivo il 12.10.2020 e la domanda di equa riparazione, proposta il 22.3.2021, è stata quindi reputata tempestiva, poiché il termine ex art. 4 L. n. 89/2001 scadeva il 12.4.2021. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che chiude il processo presupposto; se la definitività non è ancora maturata, la domanda non è tardiva.

  • art. 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato unitamente alle altre norme fallimentari per individuare il regime di chiusura della procedura nella disciplina anteriore alla riforma.

  • art. 119 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Per le procedure anteriori alla riforma, disciplina la chiusura del fallimento secondo il regime previgente, rilevante per determinare la decorrenza della definitività del decreto.

  • art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Nel sistema successivo alla riforma è il termine di reclamo richiamato per i decreti di chiusura, ma non si applica alle procedure pendenti prima della riforma.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione del decreto e nel regime previgente, il decreto diviene definitivo solo decorso il termine lungo di impugnazione; nella specie, essendo applicabile la formulazione anteriore alla L. n. 69/2009, il termine è di un anno.

  • art. 17 L. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamato per il diverso regime temporale dell'art. 327 c.p.c., applicabile solo ai giudizi introdotti dal 4 luglio 2009.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Indicato per delimitare l'applicazione nel tempo della modifica del termine lungo di impugnazione.

  • art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

    Norma transitoria che impone l'applicazione della disciplina previgente alle procedure fallimentari già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.

  • d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Richiamato come intervento modificativo della legge fallimentare, non applicabile alle procedure anteriori secondo il criterio transitorio evidenziato dalla Corte.

  • art. 36-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La previsione sulla sospensione dei termini non esclude, nel regime nuovo, la sospensione feriale; la Corte precisa che non è riferibile alla disciplina previgente applicabile al caso.

  • art. 119 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. n. 279/2010

    Nel regime ratione temporis rileva la comunicazione del decreto; in mancanza, il termine di impugnazione resta quello generale dell'art. 327 c.p.c.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte applica la sospensione feriale dei termini al termine per impugnare il decreto di chiusura nel regime previgente.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini nel periodo emergenziale, considerata nel calcolo della definitività del decreto.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    Richiamato per l'ulteriore sospensione straordinaria dei termini nel periodo emergenziale, considerata nel calcolo della definitività del decreto.

Massime di principio

  • Per le procedure fallimentari pendenti prima delle riforme del 2006/2007, la definitività del decreto di chiusura va determinata secondo la disciplina previgente, per effetto delle norme transitorie, e non secondo il nuovo termine di reclamo introdotto dalla riforma.
  • Quando il decreto di chiusura del fallimento non sia stato comunicato nei modi di legge, il decreto diviene definitivo allo spirare del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; nel testo anteriore alla L. n. 69/2009 tale termine è annuale.
  • Nel computo della definitività del decreto di chiusura del fallimento devono essere considerati anche la sospensione feriale dei termini e, se applicabili al periodo, eventuali sospensioni straordinarie previste da interventi emergenziali.
  • Ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, il dies a quo va individuato nella definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto, sicché una domanda proposta prima della scadenza del termine semestrale successivo a tale definitività non può essere dichiarata tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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