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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI 2014 notificato da un comune a una società proprietaria o gestore di uno stabile alberghiero. La commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che la medesima pretesa fosse già stata fatta valere in un precedente sollecito di pagamento, poi annullato con sentenza passata in giudicato, fondata su ragioni sostanziali di non debenza del tributo per cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e chiusura dell'albergo nel corso dell'anno. Il comune ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 72 d.lgs. 507/1993 e 13 d.lgs. 471/1997, sostenendo di poter procedere direttamente alla riscossione della tassa senza previo avviso di accertamento, quando si limiti a rilevare il mancato versamento aderendo ai dati dichiarati dal contribuente; con il secondo deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere state poste a suo carico le spese dei due gradi di merito, chiedendo almeno la compensazione per asserita incertezza normativa e oscillazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: non si trattava di stabilire se il comune potesse emettere direttamente un atto di riscossione, ma di verificare che sulla medesima pretesa tributaria si era già formato un giudicato di annullamento fondato sul merito della non debenza della TARI 2014, giudicato che precludeva la reiterazione dell'imposizione con un nuovo avviso sostanzialmente identico. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la censura sulle spese investe una valutazione discrezionale del giudice di merito e che, in ogni caso, la CTR aveva correttamente applicato il principio di soccombenza senza che vi fossero presupposti per la compensazione. Il comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata allegazione della copia della sentenza notificata non comporta improcedibilità se la documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice tramite produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ragione decisoria posta a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 72 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente come base del potere di riscossione diretta del tributo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla preclusione derivante dal giudicato sul merito della pretesa.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di giustificare la riscossione, ma non idoneo a superare il giudicato già formatosi sulla stessa imposta e annualità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato di annullamento si impone anche all'amministrazione e impedisce la reiterazione della medesima pretesa tributaria fondata sugli stessi presupposti fattuali e giuridici.

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994

    L'autotutela sostitutiva consente di rinnovare l'attività di accertamento, ma incontra il limite del termine decadenziale e soprattutto dell'assenza di un giudicato contrario sul merito dell'imposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna del comune alle spese è stata ritenuta corretta.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto non ricorrevano giusti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il ricorso in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'esistenza di un giudicato sostanziale sulla medesima pretesa, è inammissibile la censura che discuta solo del potere dell'ente di emettere un nuovo atto impositivo.
  • Il giudicato che accerta l'insussistenza dell'obbligazione tributaria impedisce all'amministrazione di reiterare la stessa pretesa per la stessa annualità e sul medesimo presupposto fattuale e giuridico mediante un nuovo atto formalmente diverso.
  • L'autotutela sostitutiva dell'amministrazione non può essere utilizzata per aggirare un giudicato contrario sul merito dell'imposizione; essa opera solo entro i limiti del termine decadenziale e in assenza di preclusioni derivanti dal giudicato.
  • La censura sulle spese di lite non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La compensazione delle spese richiede presupposti specifici e non può essere invocata in modo generico sulla base di un'asserita incertezza normativa, quando il giudice di merito abbia applicato correttamente la regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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