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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36582/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA, IRES e IRAP relativa all'anno d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale sentenza. Nel frattempo la società ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018; l'Agenzia ha negato la definibilità sul rilievo che la cartella derivante da controllo automatizzato sarebbe un atto di mera riscossione e non un atto impositivo. La società ha quindi impugnato il diniego davanti alla Corte di cassazione. Il motivo esaminato con priorità dalla Corte è la dedotta violazione dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, per avere l'Ufficio escluso la definibilità della controversia. La società sosteneva che anche la cartella emessa ex art. 36-bis potesse rientrare tra le controversie definibili quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è definibile anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente ed è quindi impugnabile anche nel merito. Di conseguenza ha accolto il ricorso della contribuente sul condono, ha dichiarato estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 119/2018. I motivi del ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza di merito sono rimasti assorbiti. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato della dichiarazione può dar luogo a una cartella che, se primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, è impugnabile anche nel merito e può rientrare nella definizione agevolata.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 36-bis quale base del controllo automatizzato da cui origina la cartella.

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    La nozione di "controversie definibili" comprende anche il giudizio sull'impugnazione della cartella da controllo automatizzato quando essa sia il primo e unico atto della pretesa fiscale; la domanda di definizione comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 3, D.L. n. 119/2018

    La definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 12, D.L. n. 119/2018

    Fondamento processuale del ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018

    Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 19 D.Lgs. n. 346/1992

    Indicato nel testo come norma che renderebbe impugnabile la cartella anche per motivi attinenti al merito della pretesa; il richiamo appare testuale nella sentenza, senza ulteriore sviluppo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura di violazione e falsa applicazione di legge dedotta a sostegno del ricorso contro il diniego di definizione agevolata.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti fiscali, è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, se tale cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente.
  • Quando la lite rientra nell'ambito applicativo della disciplina speciale sulla definizione agevolata, l'accoglimento dell'istanza comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
  • La qualificazione dell'atto come mero atto di riscossione non esclude, di per sé, la definibilità della controversia se quell'atto è anche il veicolo iniziale della pretesa fiscale e consente un'impugnazione estesa al merito.
  • L'orientamento delle Sezioni Unite è decisivo per comporre i contrasti interpretativi sulla portata delle norme di definizione agevolata e vincola la soluzione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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