Cassazione Civile, Ordinanza n. 10730/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendo, in sostanza, la mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici, l’assenza di specifica indicazione del calcolo degli interessi e della relativa base di credito, nonché la prescrizione quinquennale del credito. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 182 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla prescrizione eccepita e avrebbe erroneamente ritenuto provata la notifica degli atti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, richiamando per contrasto l’esito di altra impugnativa relativa a un preavviso di fermo amministrativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il gravame violasse in modo evidente l’art. 366, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva le ragioni della decisione di primo grado, né i motivi di appello, né le ragioni del rigetto in sede di merito; si limitava invece a riproporre le deduzioni originarie sulla mancata prova della notifica degli atti prodromici e sulla conseguente prescrizione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa e consentire di comprendere la vicenda processuale; la sua omissione comporta inammissibilità.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere un erroneo riparto o una falsa valutazione dell’onere probatorio in tema di notifica degli atti prodromici.
Richiamato dal ricorrente sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla prescrizione eccepita.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove circa la notifica degli atti.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli atti della riscossione e della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell’importo del contributo unificato nei casi previsti, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo chiaro e autosufficiente la sequenza essenziale del processo di merito, indicando le decisioni dei giudici di merito e le ragioni specifiche delle censure proposte; la mera riproposizione delle allegazioni di merito non è sufficiente.
- La censura che deduce omessa pronuncia o erronea valutazione della prova non può essere esaminata se il ricorso non rende intellegibile l’oggetto del giudizio e il percorso argomentativo delle decisioni impugnate.
- L’inosservanza dell’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa e delle ragioni delle decisioni di merito integra un vizio che determina l’inammissibilità del ricorso in cassazione.
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