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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36998/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, chiedendo l’ammissione di crediti da lavoro (retribuzioni non corrisposte, TFR e ratei) relativi a due distinti periodi di impiego. A sostegno della domanda aveva prodotto buste paga, certificazioni uniche, modelli Uniemens e un decreto ingiuntivo ottenuto prima del fallimento. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo insufficiente la prova del rapporto di lavoro, osservando che non erano stati offerti ulteriori elementi e valorizzando anche l’asserita inverosimiglianza del fatto che il lavoratore avesse continuato a prestare attività per lungo tempo senza percepire compensi e senza protestare, tenuto conto anche dei legami familiari con i soci della società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di varie norme civilistiche e previdenziali/fiscali, sostenendo che le buste paga, come copia del libro unico del lavoro, avessero piena efficacia probatoria verso il datore di lavoro e fossero opponibili alla procedura, con conseguente errore del tribunale nel considerarle documentazione insufficiente e nel non attribuire valore anche ai modelli certificativi e Uniemens.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, se munite di firma, sigla o timbro, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, salvo contestazione specifica della curatela con mezzi di prova contrari o deduzioni puntuali sull’inesattezza dei documenti. Ha quindi censurato la motivazione del tribunale, giudicata superficiale e priva di adeguata giustificazione, sia quanto alla supposta insufficienza della prova documentale, sia quanto al richiamo alla generica inverosimiglianza della vicenda. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione, perché riesamini la domanda attenendosi al principio indicato e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova documentale prodotta non potesse essere considerata di per sé insufficiente in assenza di contestazione specifica e prova contraria

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla data certa e opponibilità documentale

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia probatoria delle scritture contabili/documenti del datore

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia probatoria delle scritture contabili/documenti del datore

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base dell’asserita confessione stragiudiziale contenuta nei documenti aziendali

  • art. 39 del d.l. n. 112 del 2008

    richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina del libro unico del lavoro

  • art. 1 l. n. 4 del 1953

    richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina documentale del rapporto di lavoro

  • art. 2 l. n. 4 del 1953

    richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina documentale del rapporto di lavoro

  • art. 5 l. n. 4 del 1953

    richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina documentale del rapporto di lavoro

  • art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione fiscale del rapporto

  • art. 4 e seg. d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato dal ricorrente in relazione ai modelli dichiarativi/certificativi

  • art. 44 del d.l. n. 269 del 2003

    richiamato dal ricorrente in relazione agli adempimenti documentali e contributivi

  • art. 116 l. n. 388 del 2000

    richiamato dal ricorrente in relazione agli adempimenti documentali e contributivi

Massime di principio

  • Nell’accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, quando munite di firma, sigla o timbro, hanno piena efficacia probatoria del credito di lavoro, in ragione del contenuto obbligatorio e penalmente sanzionato del documento.
  • La prova documentale del rapporto di lavoro non può essere ritenuta insufficiente solo perché il creditore non abbia prodotto ulteriori elementi, se la curatela non solleva una contestazione specifica e non offre prova contraria.
  • Il giudice di merito non può respingere la domanda facendo leva su una generica valutazione di inverosimiglianza della vicenda, se tale rilievo non è sorretto da argomentazioni puntuali e non si traduce in una vera e propria contestazione probatoria.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la contestazione della curatela deve essere specifica e supportata da deduzioni idonee a dimostrare l’inesattezza della documentazione prodotta dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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