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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29695/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma in favore della società creditrice. Il giudice di merito ha accolto solo in parte l’opposizione del debitore: ha ritenuto prescritto il credito maturato prima della notifica del decreto, ma ha confermato la debenza della parte successiva e ha condannato l’opponente al pagamento di una somma minore, revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società opponente ha proposto quattro motivi: 1) ha censurato la regolazione delle spese di lite, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e la mancata considerazione della soccombenza reciproca; 2) ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, contestando che il credito fosse stato ritenuto provato sulla base del contratto e delle fatture; 3) ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1299 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che non fosse stata provata la base del regresso e il pagamento; 4) ha lamentato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice escluso la prova dell’esistenza di una polizza fideiussoria e della sua mancata escussione, elementi che la ricorrente riteneva rilevanti ai fini del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Ha accertato che la sentenza d’appello era stata notificata il 7 novembre 2022, che il ricorso era stato notificato il 9 gennaio 2023, e che la ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione entro il termine dell’art. 369, comma 1, c.p.c. La Corte ha quindi applicato il principio per cui, quando la notifica della sentenza rileva ai fini del termine breve, il ricorrente ha l’onere di depositare tale copia; la sua omissione comporta improcedibilità, salvo che la relata risulti da produzioni di controparte o dal fascicolo d’ufficio. È stato inoltre verificato tramite il fascicolo d’ufficio che la sentenza era stata pubblicata il 3 novembre 2022, sicché il ricorso risultava improcedibile anche all’esito della prova di resistenza. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, perché la resistente non ha svolto difese in cassazione. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per la dedotta soccombenza reciproca e per le condizioni di compensazione delle spese.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova del credito e del pagamento.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della prova documentale del credito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle presunzioni e della ricostruzione probatoria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle presunzioni semplici e della prova del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e la pretesa mancata considerazione di fatti allegati.

  • art. 1299 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di azione di regresso e presupposto del pagamento.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al concorso colposo del creditore per mancata escussione della garanzia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, munita di relata di notificazione, entro il termine previsto determina improcedibilità quando opera il termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il caso in cui non sia allegata la notifica della sentenza impugnata e debba applicarsi il termine lungo di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come termine breve di impugnazione quando la notifica della sentenza sia allegata o risulti dagli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato per la consultazione del fascicolo informatico d’ufficio ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale norma di applicazione ratione temporis per l’acquisizione del fascicolo informatico nei ricorsi introdotti dopo il 1 gennaio 2023.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il termine di impugnazione da verificare è quello breve; in tal caso grava su di lui l’onere di depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine dell’art. 369 c.p.c., pena improcedibilità.
  • Se la copia autentica della sentenza impugnata non è prodotta e la notifica della decisione rileva ai fini del termine breve, il ricorso per cassazione è improcedibile, salvo che la relata emerga dalle produzioni della controparte o dal fascicolo d’ufficio.
  • La Corte di cassazione può verificare la tempestività dell’impugnazione tramite il fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d’ufficio quando la copia depositata non consenta di leggere i dati indispensabili di pubblicazione della sentenza, specie per i ricorsi proposti dopo il 1 gennaio 2023.
  • L’improcedibilità può essere dichiarata anche all’esito della c.d. prova di resistenza, quando dalla data di pubblicazione della sentenza risulta comunque spirato il termine di impugnazione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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