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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34667/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società in relazione a IRAP e IVA per l'anno 2013, con conseguenti accertamenti personali ai soci, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione da parte della società. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente e dei soci; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato illegittima la notifica degli atti perché eseguita da un messo comunale la cui nomina sarebbe stata illegittima, ma semmai inesistente e non nulla; con il secondo ha dedotto la violazione delle stesse norme e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui, per la legittima nomina del messo notificatore comunale, sarebbe stato necessario un atto del sindaco, mentre sarebbe bastato il suo inquadramento in pianta organica con quella mansione; con il terzo motivo, rimasto assorbito, aveva evidentemente censurato ulteriori profili della decisione di merito non esaminati per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e trattandoli congiuntamente perché espressivi di un'unica censura. Ha affermato che, in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale non integra un vizio di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c. né altra nullità ricavabile dagli artt. 156 e 157 c.p.c., poiché la legittimazione a notificare deriva direttamente dalla legge; è quindi sufficiente che il soggetto sia inquadrato nella pianta organica dell'ente con specifica mansione di messo comunale. Avendo la CTR deciso in senso contrario, la Corte ha ravvisato un errore di diritto, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame nel merito conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le notificazioni degli atti tributari; la Corte lo richiama insieme all'art. 56 d.P.R. 633/1972 per affermare che la legittimazione del messo comunale deriva dalla legge.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Norma sulle notificazioni in materia IVA; secondo la Corte la nomina/legittimazione del messo notificatore discende direttamente dalla disposizione e non richiede ulteriori atti formali quando il soggetto è inquadrato con la mansione specifica.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte esclude che la mancata delibera di nomina del messo comunale determini nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. nei casi esaminati.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il vizio denunciato rientri nelle nullità processuali rilevabili ai sensi della norma.

  • art. 160 c.p.c.

    La mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale non è ricondotta ai casi di nullità specificamente previsti da questa disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte risolve la controversia sul diverso piano della disciplina legale della notificazione.

  • art. 273 del R.d. n. 383/1934

    Norma storica, ormai abrogata, richiamata solo per analogia storica rispetto all'abolita approvazione prefettizia della nomina del messo comunale.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni tributarie, la legittimazione del messo comunale a eseguire la notifica deriva direttamente dalla legge e non richiede necessariamente una specifica delibera di nomina, purché il soggetto sia effettivamente inquadrato nell'amministrazione con quella mansione.
  • La mancata adozione di un atto formale di nomina del messo comunale non integra, di per sé, un'ipotesi di nullità riconducibile agli artt. 156, 157 o 160 c.p.c., quando la normativa speciale attribuisce direttamente la potestà notificatoria.
  • Il giudice di merito commette errore di diritto se ritiene invalida la notifica tributaria solo per l'assenza di un atto formale di nomina, senza verificare se la qualifica e la mansione siano già desumibili dall'organizzazione interna dell'ente e dalla disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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