Sentenza del 15/07/2020 n. 14981 - Corte di Cassazione
Massima ufficiale Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - In genere accertamento standardizzato - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha rettificato i ricavi del contribuente per l'anno 2007 mediante l'applicazione degli studi di settore, recuperando maggiore base imponibile ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente ha impugnato l'avviso ma non ha risposto all'invito al contraddittorio endoprocedimentale. In primo e secondo grado l'Ufficio ha prodotto le elaborazioni statistiche e la CTR ha ritenuto che le incongruenze e le variazioni di rimanenze e durata delle scorte costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell'accertamento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha richiamato il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti standardizzati è obbligatorio ma il suo esito non vincola il giudice tributario, che può liberamente valutare l'applicabilità degli standard dimostrata dall'Amministrazione e la controprova del contribuente, il quale non è limitato alle eccezioni amministrative e può usare anche presunzioni semplici. Tuttavia, la mancata partecipazione al contraddittorio comporta conseguenze: l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare la mancata risposta nel quadro probatorio. La Corte ha ritenuto assorbiti e infondati i motivi relativi alla natura delle presunzioni e alla motivazione, confermando la legittimità dell'accertamento. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Riferimento alle norme sul contraddittorio e sulle facoltà dell'Amministrazione in sede di accertamento; la Corte ha ritenuto non decisive contestazioni formali sull'invito al contraddittorio in quanto il giudice tributario può valutare liberamente le prove.
Norma che disciplina gli accertamenti basati su studi di settore; la Corte riafferma che gli studi costituiscono presunzioni semplici e che l'Amministrazione deve dimostrarne l'applicabilità, ma l'Ufficio può comunque motivare l'accertamento se il contribuente non ha costituito il contraddittorio.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Principio del diritto di difesa e dell'obbligo motivazionale dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente indicato le ragioni a supporto dei calcoli dell'Ufficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Norma processuale relativa al contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo, se dovuto.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
La Corte richiama l'interpretazione della Corte di giustizia UE secondo cui la direttiva non impedisce che l'amministrazione ricorra a metodi induttivi basati su studi di settore, purché siano rispettati i principi di neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa consentendo al contribuente di contestare i risultati con tutte le prove contrarie disponibili.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-648/16 (Fontana)
Richiamata come conferma del principio che i metodi induttivi basati su studi di settore sono compatibili con il diritto UE a condizione che sia assicurata la possibilità di difesa e prova contraria da parte del contribuente.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio negli accertamenti basati su studi di settore, perché consente di adeguare gli standard alla realtà concreta del contribuente.
- L'esito del contraddittorio non vincola il giudice tributario: il giudice può liberamente valutare l'applicabilità degli standard dimostrata dall'Amministrazione e la controprova offerta dal contribuente.
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; l'Amministrazione deve dimostrarne la corretta applicazione, ma il contribuente ha ampia facoltà di prova, incluse presunzioni semplici.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non preclude la possibilità di difesa in giudizio, ma comporta conseguenze probatorie: l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard e il giudice può tener conto dell'inerzia nella valutazione complessiva delle prove.
- I metodi induttivi basati su studi di settore sono compatibili con il diritto dell'Unione Europea se garantiscono il rispetto dei principi di neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa, consentendo al contribuente di contestare i risultati con tutte le prove disponibili.
- In situazioni analoghe, il contribuente è consigliato a partecipare al contraddittorio amministrativo e a raccogliere e presentare prove concrete e comunque utilizzabili in giudizio per confutare gli standard statistici; in assenza di partecipazione, l'onere di confutazione è più gravoso.
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