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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 14981 - Corte di Cassazione

Massima ufficiale Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - In genere accertamento standardizzato - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha rettificato i ricavi del contribuente per l'anno 2007 mediante l'applicazione degli studi di settore, recuperando maggiore base imponibile ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente ha impugnato l'avviso ma non ha risposto all'invito al contraddittorio endoprocedimentale. In primo e secondo grado l'Ufficio ha prodotto le elaborazioni statistiche e la CTR ha ritenuto che le incongruenze e le variazioni di rimanenze e durata delle scorte costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell'accertamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha richiamato il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti standardizzati è obbligatorio ma il suo esito non vincola il giudice tributario, che può liberamente valutare l'applicabilità degli standard dimostrata dall'Amministrazione e la controprova del contribuente, il quale non è limitato alle eccezioni amministrative e può usare anche presunzioni semplici. Tuttavia, la mancata partecipazione al contraddittorio comporta conseguenze: l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare la mancata risposta nel quadro probatorio. La Corte ha ritenuto assorbiti e infondati i motivi relativi alla natura delle presunzioni e alla motivazione, confermando la legittimità dell'accertamento. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Riferimento alle norme sul contraddittorio e sulle facoltà dell'Amministrazione in sede di accertamento; la Corte ha ritenuto non decisive contestazioni formali sull'invito al contraddittorio in quanto il giudice tributario può valutare liberamente le prove.

  • Decreto Legge n. 331 del 1993

    Norma che disciplina gli accertamenti basati su studi di settore; la Corte riafferma che gli studi costituiscono presunzioni semplici e che l'Amministrazione deve dimostrarne l'applicabilità, ma l'Ufficio può comunque motivare l'accertamento se il contribuente non ha costituito il contraddittorio.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Principio del diritto di difesa e dell'obbligo motivazionale dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente indicato le ragioni a supporto dei calcoli dell'Ufficio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

    Norma processuale relativa al contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo, se dovuto.

  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio

    La Corte richiama l'interpretazione della Corte di giustizia UE secondo cui la direttiva non impedisce che l'amministrazione ricorra a metodi induttivi basati su studi di settore, purché siano rispettati i principi di neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa consentendo al contribuente di contestare i risultati con tutte le prove contrarie disponibili.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-648/16 (Fontana)

    Richiamata come conferma del principio che i metodi induttivi basati su studi di settore sono compatibili con il diritto UE a condizione che sia assicurata la possibilità di difesa e prova contraria da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio negli accertamenti basati su studi di settore, perché consente di adeguare gli standard alla realtà concreta del contribuente.
  • L'esito del contraddittorio non vincola il giudice tributario: il giudice può liberamente valutare l'applicabilità degli standard dimostrata dall'Amministrazione e la controprova offerta dal contribuente.
  • Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; l'Amministrazione deve dimostrarne la corretta applicazione, ma il contribuente ha ampia facoltà di prova, incluse presunzioni semplici.
  • La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non preclude la possibilità di difesa in giudizio, ma comporta conseguenze probatorie: l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard e il giudice può tener conto dell'inerzia nella valutazione complessiva delle prove.
  • I metodi induttivi basati su studi di settore sono compatibili con il diritto dell'Unione Europea se garantiscono il rispetto dei principi di neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa, consentendo al contribuente di contestare i risultati con tutte le prove disponibili.
  • In situazioni analoghe, il contribuente è consigliato a partecipare al contraddittorio amministrativo e a raccogliere e presentare prove concrete e comunque utilizzabili in giudizio per confutare gli standard statistici; in assenza di partecipazione, l'onere di confutazione è più gravoso.

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