Cassazione Civile, Ordinanza n. 10611/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di un credito d'imposta, originariamente presentata da una cassa rurale e artigiana poi incorporata/trasformatasi nella banca resistente, per maggiori ritenute asseritamente operate sugli interessi attivi corrisposti negli anni 1989, 1990 e 1991 ai clienti titolari di conti correnti, libretti di risparmio e certificati di deposito. L'Ufficio aveva respinto l'istanza di rimborso nel 2014; la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello annullando il diniego. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 2697 e 2709 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova sul credito e avesse valorizzato indebitamente scritture contabili non favorevoli alla parte che le produceva; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le contestazioni dell'Ufficio sui documenti prodotti. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato, con assorbimento degli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Piemonte per nullità della motivazione, ritenuta solo apparente e dunque inferiore al minimo costituzionale richiesto. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame con congrua motivazione, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
nel testo applicabile ratione temporis
norma sostanziale posta a fondamento del preteso credito d'imposta derivante dalle ritenute sugli interessi attivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il controllo di legittimità sulla motivazione solo nei limiti del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
richiede una motivazione esistente e non meramente apparente, incomprensibile o perplessa
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra nullità della sentenza per difetto del requisito della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario è il corrispondente del requisito di motivazione della sentenza; la sua violazione comporta nullità
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio
consente la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario
rimette al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
richiamati nel primo motivo per interpretazione del fatto/documentazione, onere della prova e efficacia probatoria delle scritture contabili
richiamata dalla CTR come parametro di buona fede e collaborazione nei rapporti con l'amministrazione finanziaria
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è fondata quando la sentenza contiene solo un'affermazione conclusiva, ma non espone il percorso logico-argomentativo che consente di comprendere come il giudice sia pervenuto alla decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivazione, contrasti irriducibili, motivazione perplessa o incomprensibile, non anche la mera insufficienza argomentativa.
- Nel processo tributario, una sentenza è nulla se non consente di verificare, dal solo testo del provvedimento, quali dati probatori abbiano portato il giudice a ritenere provato il credito o il fatto costitutivo della pretesa.
- La motivazione non può limitarsi a qualificare la documentazione come voluminosa o corposa o a richiamare genericamente bilanci e quietanze: occorre indicare concretamente quali elementi documentali fondino la decisione e quale nesso logico li colleghi alla conclusione raggiunta.
- Quando la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è accolta, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della motivazione restano assorbiti.
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