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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09303/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'escussione, da parte dell'Agenzia, di tre polizze rilasciate da una compagnia assicurativa a garanzia di obbligazioni tributarie connesse ad accise dovute da una distilleria poi fallita. La compagnia assicurativa ha chiesto di accertare che l'escussione fosse abusiva e contraria a buona fede, sostenendo che, per alcuni avvisi di pagamento, l'imposta non fosse dovuta perché il prodotto era stato sottratto con furto e quindi ricorresse il presupposto per l'abbuono previsto dalla disciplina sulle accise; in via subordinata, ha domandato la ripetizione di quanto versato. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda solo per alcuni avvisi e l'ha respinta per altri; la Corte d'appello ha confermato, qualificando la polizza come fideiussoria e ritenendo provata l'estraneità della distilleria al furto sulla base dei provvedimenti di archiviazione penale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla fideiussione, sostenendo che la polizza dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia; 2) violazione dell'art. 654 c.p.p. e della disciplina sulle accise, sostenendo che l'ordinanza di archiviazione non potesse equivalere a prova idonea dell'estraneità del debitore al furto e che mancasse la prova della perdita o distruzione del prodotto alcolico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva motivato in modo puntuale la qualificazione fideiussoria della polizza, ed era inoltre costruito in modo da sollecitare una nuova valutazione di merito, inibita in sede di legittimità. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo perché non chiariva se e come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito e, comunque, la Corte territoriale aveva già spiegato che la normativa sulle accise riconosce il furto come presupposto dell'abbuono e che l'estraneità della distilleria al fatto era stata adeguatamente desunta dai provvedimenti di archiviazione e dall'assenza di allegazioni sulla negligenza nella custodia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente; nulla è stato disposto verso il fallimento intimato, rimasto contumace.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché non rispettava l'onere di specifica indicazione e di confronto con gli atti e il contenuto del contratto richiamato.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione della polizza; la Corte ha però ritenuto che la censura si risolvesse in una diversa lettura del contratto e non scalfisse la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 1936 e ss. c.c.

    Richiamati per sostenere la natura fideiussoria della garanzia; la Corte d'appello aveva già qualificato il rapporto come fideiussione e la Cassazione non ha ritenuto ammissibile la censura in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché sostanzialmente diretti a una rivalutazione del merito.

  • art. 654 c.p.p.

    La Corte ha escluso che la censura fosse ammissibile, rilevando che il giudice d'appello aveva valorizzato l'archiviazione penale come elemento di prova dell'estraneità del debitore al furto, senza attribuirle efficacia equiparabile a una sentenza penale irrevocabile.

  • art. 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Nel testo applicabile ratione temporis, il furto è considerato presupposto idoneo all'abbuono e quindi estintivo dell'obbligazione tributaria.

  • art. 59 l. 21 novembre 2000, n. 342

    Ha novellato l'art. 4 del T.U. accise, rilevando ai fini della disciplina dell'abbuono per furto.

  • art. 22-ter d.l. 3 ottobre 1980

    Richiamato come norma di interpretazione autentica che distingue la sottrazione dalla dispersione del prodotto.

  • l. 22 dicembre 1980, n. 891

    Norma di conversione del decreto-legge richiamato come interpretazione autentica in materia di accise.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e del testo contrattuale già scrutinato dal giudice di merito.
  • La censura contro la qualificazione di una garanzia come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e con le specifiche clausole valorizzate dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La presenza di espressioni tipiche del contratto autonomo di garanzia deve essere desunta dal testo complessivo della polizza; la sola previsione di sostituzione della cauzione reale o di rinuncia alla preventiva escussione non basta, da sola, a escludere la natura fideiussoria se altre clausole depongono in senso contrario.
  • In materia di accise, il furto del prodotto può costituire presupposto dell'abbuono e quindi incidere sull'obbligazione tributaria secondo la disciplina speciale applicabile; la prova dell'estraneità del debitore può essere desunta anche da elementi processuali penali, se il giudice di merito li ritiene idonei e congruenti.
  • L'ordinanza di archiviazione non equivale, di per sé, a una sentenza penale irrevocabile, ma può essere apprezzata dal giudice civile come elemento probatorio, nei limiti della motivazione in fatto e del principio di libera valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiContrattiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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