Cassazione Civile, Ordinanza n. 12398/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda proposta dalla titolare/avente diritto al brevetto, in qualità di licenziataria esclusiva, per ottenere l'accertamento della contraffazione di un brevetto italiano per invenzione relativo a un procedimento di resinatura sottovuoto con strato drenante per blocchi di marmo, rilasciato nel 2006. La domanda era accompagnata dalla richiesta di declaratoria di concorrenza sleale ex art. 2598, commi 2 e 3, c.c., con inibitoria e risarcimento dei danni. Il giudice di merito aveva però respinto la domanda attorea e, su domanda riconvenzionale della convenuta, aveva dichiarato la nullità del brevetto per difetto di novità, ritenendo preesistente altro brevetto indicato come D14, con riferimento ad alcune rivendicazioni. In cassazione la società ricorrente censurava la decisione con tre motivi: violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; violazione degli artt. 45 e 48 c.p.i.; violazione dell'art. 2598 c.c. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti depositavano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la transazione intervenuta tra le parti aveva eliminato la ragione del contendere e fatto venir meno l'interesse ad agire e a contraddire. Non ha provveduto sulle spese, poiché la resistente non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la relativa sanzione si applica in caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non quando l'inammissibilità sia sopravvenuta o, come nel caso, il giudizio venga definito per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di concorrenza sleale connessa alla dedotta contraffazione del brevetto.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti di causa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un asserito vizio di motivazione o di contenuto essenziale della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo di impugnazione sulla motivazione e sul giusto processo.
Richiamato con riferimento ai requisiti di validità del brevetto e, in particolare, al requisito della novità.
Richiamato con riferimento alla disciplina del brevetto e alla sua validità, nel quadro della censura sulla declaratoria di nullità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione, affermando che il raddoppio del contributo unificato non opera quando la definizione del giudizio avvenga per cessazione della materia del contendere e non per inammissibilità originaria dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ordinario, rispetto al quale opera l'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di un evento sopravvenuto comune alle parti, venga meno la ragione sostanziale del contendere e dunque l'interesse ad agire e a contraddire.
- In presenza di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- Quando la resistente non svolge attività difensiva, può non esservi luogo a pronuncia sulle spese processuali.
- La transazione intervenuta tra le parti, se idonea a comporre integralmente la lite, può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
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