Cassazione Civile, Ordinanza n. 14034/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate in eccedenza per gli anni 1991 e 1992, in applicazione della normativa agevolativa connessa agli eventi sismici del 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, ritenendo vincolante il giudicato e irrilevanti le difese dell’Ufficio, il quale aveva invece eccepito che, alla luce della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato e della sospensione disposta in sede unionale, il rimborso non dovesse essere eseguito. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549, degli artt. 11 e 12 del Regolamento CEE n. 659/1999 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che il giudice dell’ottemperanza non aveva considerato la compatibilità unionale dell’agevolazione; 2) violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza avrebbe ignorato il diritto sopravvenuto derivante dalla decisione europea in materia di aiuti di Stato; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, con censura subordinata sull’eventuale limitazione o azzeramento dell’obbligo di pagamento per incapienza dei fondi destinati ai soggetti danneggiati dal sisma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha affermato che, in sede di ottemperanza tributaria, il giudice non è vincolato in modo cieco al giudicato quando debba verificare la compatibilità dell’agevolazione fiscale con una decisione della Commissione europea che abbia disposto la sospensione degli aiuti di Stato e successivamente ne abbia dichiarato l’incompatibilità. Poiché la sentenza impugnata aveva ordinato l’esecuzione del rimborso senza compiere tale verifica, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
Richiamato insieme all’art. 108 TFUE come parametro della disciplina degli aiuti di Stato e della loro compatibilità con il mercato interno.
art. 108 TFUE
La Corte afferma che le decisioni della Commissione europea adottate nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato producono effetti diretti e impongono ai giudici nazionali di rispettare anche l’ingiunzione di sospensione degli aiuti.
Regolamento CEE n. 659/1999, artt. 11 e 12
Richiamato quale base procedurale del controllo sugli aiuti di Stato e della sospensione degli aiuti pendente la decisione finale della Commissione.
Richiamato per il tema dell’autorità del giudicato, che tuttavia non impedisce in ottemperanza la verifica della compatibilità dell’agevolazione con il diritto unionale nei limiti indicati dalla Corte.
Richiamato per l’efficacia del giudicato formale.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Interpretato nel senso che le censure contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza non sono limitate alle sole violazioni procedimentali in senso stretto, ma possono riguardare anche ogni error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare e precisare il giudicato.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final
Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali e contributivi connessi con le calamità naturali, incluso il sisma Sicilia 1990; la Corte la considera rilevante per valutare la spettanza concreta del rimborso.
Decisione della Commissione europea C(2012) 7128 final
Ha avviato la procedura di esame dei provvedimenti e disposto la sospensione degli aiuti fino alla decisione finale; la Corte la considera vincolante anche per i giudici nazionali.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere la possibile limitazione o riduzione del rimborso per incapienza dei fondi; il motivo è rimasto assorbito.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
Richiamato solo quale norma modificativa del comma 665 dell’art. 1 L. n. 190/2014.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può e deve verificare la reale portata precettiva del giudicato, anche accertando i presupposti concreti necessari per l’esecuzione del comando giudiziale.
- L’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 non limita il sindacato di legittimità alle sole violazioni procedimentali in senso stretto, ma consente di denunciare anche errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza, inclusi il mancato esercizio del potere-dovere di interpretazione del giudicato e l’omesso esame di questioni rilevanti in quella sede.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, compresa l’ingiunzione di sospensione, hanno efficacia vincolante per i giudici nazionali e possono comportare l’inefficacia delle norme interne che sorreggono l’erogazione dell’aiuto.
- Un giudicato formatosi prima della decisione finale della Commissione non impedisce, in sede di ottemperanza, di verificare se la prestazione richiesta cada tra gli aiuti sospesi o incompatibili, poiché il principio di autorità della cosa giudicata deve coordinarsi con il principio di effettività del diritto dell’Unione.
- La sospensione disposta dalla Commissione europea riguarda tutte le somme non ancora erogate e, più in generale, tutte le agevolazioni non ancora definitivamente consolidate alla data della sospensione.
- In presenza di una domanda di esecuzione di un rimborso fiscale potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice deve accertare anche i requisiti soggettivi e oggettivi del beneficiario per stabilire se il vantaggio sia effettivamente dovuto secondo il diritto unionale.
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